giovedì 20 dicembre 2012

interrogazione alla Commissione Europea sul Porto Franco di Trieste

Testo dell'interrogazione:



Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006217/2012
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)
Oggetto:      Porto Franco di Trieste
Il Porto Libero di Trieste è stato istituito il 18 marzo 1719 dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come porto extraterritoriale per lo sviluppo economico di tutte le Nazioni del centro Europa. Alla fine della seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
1.    A tale proposito può la Commissione confermare, come già affermato dal Presidente dell'autorità portuale di Trieste, l'insussistenza di conflittualità normativa tra il trattato CE e le materie regolate dal Trattato di pace del 1947 in virtù dell'articolo 351 del TFEU?
2.    Conferma la Commissione l'operatività dello speciale regime delle Zone franche del Porto di Trieste, nelle cui aree si devono poter compiere, in piena libertà, senza alcuna discriminazione o percezione di dazi doganali o gravami se non quelli applicati quale corrispettivo di servizi prestati, tutte le operazioni inerenti lo sbarco, l'imbarco di materiali e merci, il loro deposito, la contrattazione, e la trasformazione, anche a carattere industriale?

Testo della risposta:

IT
E-006217/2012
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(7.8.2012) 



1.            L'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947, al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale. L'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi resi. Nell'ambito del diritto unionale tale posizione è garantita dal funzionamento del porto quale zona franca a norma delle disposizioni di legge dell'UE di cui in appresso.

2.            La zona franca di Trieste è una zona franca sottoposta a controllo di tipo I. Ai sensi dell'articolo 166 del codice doganale comunitario è parte del territorio doganale della Comunità in cui le merci extraunionali non sono assoggettate a dazi doganali.

Tutte le operazioni che possono essere effettuate nella zona franca di Trieste devono essere conformi alle disposizioni doganali.

A norma degli articoli 156 e 160 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006[1], gli Stati membri, tramite la loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione, possono esentare dall'IVA le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nella stessa.



[1]     Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006.



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