giovedì 18 luglio 2013

"rebus sic stantibus"... UN PER DE BALLE!

Scusate la franchezza, ma quando ci vuole ci vuole!

Allora, vari dilettanti allo sbaraglio (che, contingentemente, rivestono anche ruoli accademici o addirittura istituzionali; ma, cionondimeno, restano dilettanti allo sbaraglio) invocano questa fantomatica clausola del "rebus sic stantibus" per giustificare, di volta in volta ed a seconda delle circostanze e della convenienza, la decadenza del Trattato di Pace e/o del Memorandum di Londra e/o di qualsiasi altro aspetto che riguarda la legittima esistenza del Territorio Libero di Trieste.

Cos'è questa clausola del "rebus sic stantibus"?
In generale "rebus sic stantibus" (che in latino significa "stando così le cose") specifica che le parti di un trattato internazionale hanno concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti successivamente sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l'equilibrio dell'accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione.

Bene, meriterà citare per intero l'art. 62 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, che è quella che regolamenta appunto il "rebus sic stantibus":
62.  Mutamento fondamentale delle circostanze.
1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che:
a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che
b) tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
2. Un fondamentale mutamento delle circostanze non può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo:
a) quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o
b) quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.

3. Se una parte può, in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento delle circostanze quale motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo, essa può anche invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.

 Quindi, ci sono MOLTISSIMI motivi per cui, in base a questo articolo, il "rebus sic stantibus" non è applicabile.

In ordine di importanza (anche se il meno importante sarebbe comunque da solo più che sufficiente):

  • I trattati di cui si chiede l'annullamento/decadenza fissano frontiere (tra Italia, Jugoslavia e Territorio Libero di Trieste); quindi, il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 2, punto a
  • l'esistenza delle circostanze che hanno portato alla nascita del territorio Libero di Trieste con il Trattato di Parigi erano base essenziale per il consenso delle parti (basti pensare a quanto sono durate e quanto sono state accese le trattative a questo proposito); quindi,  il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 1, punto a
  • il cambiamento invocato  ha l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi dell'Italia che restano da eseguire in base al trattato; quindi,  il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 1, punto b
E ne aggiungo uno, che forse è opinabile, ma che se dimostrato si aggiungerebbe agli altri:

L'Italia ha interferito fino al 1954 nell'amministrazione del TLT, impedendone di fatto lo sviluppo istituzionale; dopo il 1954, quando il governo italiano ne ha acquisito l'amministrazione fiduciaria,la ha gestita in maniera impropria, e bloccando completamente il processo di sviluppo istituzionale del TLT. Quindi, il "fondamentale mutamento" invocato deriva non da una, ma da multiple violazioni dell'Italia ai propri obblighi.
Quindi,  il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 2, punto b

Riassumendo: quattro motivi di inapplicabilità del "rebus sic stantibus" sono previsti, e l'Italia è riuscita a collezionarli tutti e quattro. Un record che dovrebbe venir citato nei testi di diritto internazionale.

Visto che a questi dilettanti allo sbaraglio piace il latinorum (tanto da usare la locuzione "rebus sic stantibus" anche se questa non è neppure citata nella Convenzione di Vienna), allora gli obietterò usando anch'io il latinorum, ma con una locuzione esplicitamente prevista dal Trattato di Vienna: 


Convenzione di Vienna, art. 26
PACTA SUNT SERVANDA
Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.





12 commenti:

  1. Secondo me, esiste anche un'inapplicabilità di fondo del "rebus sic stantibus"... che si può invocare in forza di "Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti,"
    Bene, non posso fare a meno di chiedermi: quali sono queste fantomatiche circostanze, "non previste dalle parti", che si sarebbero prodotte tra il 1947 ed il 1954 e che non esistevano prima del 1947?
    Con tutta la più buona volontà, io non riesco ad inventarne neppure una...

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  2. La guerra fredda?
    Il 21.2.1949 all'Onu il delegato inglese conferma che "una forma di governo poliziesco è stata estesa dalla Jugoslavia alla zona che essa deve amministrare, con tutte le caratteristiche di un governo totalitario. Ciò rende impossibile l'unificazione di questa zona con la zona anglo-americana in vista della formazione di un territorio indipendente e democratico secondo le linee previste dal Trattato di pace. In questa condizione l'istituzione di un territorio indipendente significherebbe la creazione di una zona aperta alle aggressioni dirette, secondo i metodi così spesso messi in pratica nell'Europa orientale".
    Nel Luglio 1949 La Jugoslavia, introducendo il "dinaro" dopo la Jugolira ( 3 lire di valore ) nella Zona B come unica moneta, conferma di voler dar vita ad un atto unilaterale di annessione.

    Un mutamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del trattato non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che
    l'esistenza di tali circostanze costituisse una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato. La condotta di Tito e lo scoppio della guerra fredda tra gli alleati e l'Urss può essere mutamento fondamentale delle circostanze.
    Per quanto riguarda i confini il memorandum non fissa un confine ma rettifica le linee di demarcazione esistenti

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  3. Art. 4
    Irretroattività della presente convenzione
    Salva restando l’applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente conven-
    zione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipen-
    dentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati
    soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore.

    per l' Italia C
    onvenzione in vigore dal 27/01/1980

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  4. DETESTANDA NAVICULA QUI EORUM ABDUXERIT

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  5. L'implicita subordinazione dei trattati alla clausola rebus sic stantibus, considerata regola del diritto internazionale consuetudinario, è ora è codificata dall'art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

    Codificata = Ridurre in codice, dare cioè un ordine sistematico a un complesso di norme giuridiche già esistenti relative a una determinata materia.

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  6. Tutto ciò è molto interessante, tuttavia, mi sorge spontaneo pormi una domanda: di cosa si occupa nella vita di ogni giorno l'autore di questo blog? Che titolo di studio ha ottenuto?
    Ringrazio per la risposta e la saluto cordialmente.

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    1. Sono l'anonimo autore del blog, e rispondo in maniera volutamente anonima.
      Il giorno che impareremo a valutare un concetto per quello che è e per la logica che lo sottende, anziché sulla base della presunta autorevolezza di chi lo esprime, sarà un gran giorno: per noi e per l'umanità tutta.
      Perché significa che avremo imparato a ragionare con la nostra testa, anziché per preconcetti.
      Potrei avere la quinta elementare, o essere un docente al Lauterpacht Centre di Cambridge: è irrilevante.
      Impara a valutare criticamente la fondatezza il concetto che esprimo, indipendentemente da chi io sia...

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    2. Bel pensiero, ma ben lontano dalla realtà. L'idea che tutti possano scrivere e argomentare su ogni questione è degna della cultura sondaggistica moderna per cui tutti possono dare una loro opinione ed interpretazione.
      Tale visione è fallimentare. L'opinione della massaia di Voghera non interessa a nessuno, se continua a scrivere in forma anonima rimarrà all'interno del recinto degli opinionisti rabbiosi di internet letti solo da coloro che la pensano come lei.
      Cordiali saluti

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    3. Uomo di paglia: non è stato scritto "tutti possono scrivere ed argomentare su ogni questione". Ergo stai facendo una controtesi basandoti su un concetto non espresso, concetto ovviamente debole e al quale è facile dare contro.
      Riprova, basandoti su ciò che è stato veramente scritto: sarai (forse) più fortunato. :)

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    4. Mio caro dorje, la mia era una semplice curiosità rivolta all'autore del blog. Capisco però che sia difficile da ottenere.
      A differenza delle brillanti menti che popolano questo blog, io non sono un giurista, pertanto vorrei conoscere il bagaglio culturale ed accademico di una persona che si riferisce agli altri, cito il post, così: "vari dilettanti allo sbaraglio (che, contingentemente, rivestono anche ruoli accademici o addirittura istituzionali; ma, cionondimeno, restano dilettanti allo sbaraglio)".
      I professionisti hanno il nome stampato sulla maglia.
      Cordiali saluti

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  7. una volta, nelle scuole, veniva insegnato anche il "rispetto per il prossimo e per le cose altrui, chiunque esso sia".
    e, oggi,.....solo menefreghismo totale. io, quì, sono ancora un
    altro anonimo, ma mai e poi mai, mi azzarderei a chiedere al mio
    prossimo, cosa fà, cosa lavora(se lavora), per vivere. che grado di
    cultura ha ricevuto, per dialogare così........mah, mi viene da ridere, quando vedo e ascolto uno, che ha terminato la scuola da poco, e si autonomina STORICO. ed ha ancora i denti di latte. mah..
    SIGNOR ANONIMO, non si lasci intimorire, da nessuno. W Trieste TLT.

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    1. Quindi solo un anziano può permettersi di fregiarsi del titolo di STORICO?
      E il rispetto per il prossimo? ....mah.....
      Non ci sono intimidazioni da parte di nessuno qui.
      Il suo comportamento appare paranoico, non si agiti, si tratta solo di una domanda.
      Cordialità

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