Testo dell'interrogazione:
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
E-006217/2012
alla Commissione
Articolo
117 del regolamento
Mara
Bizzotto (EFD)
Oggetto: Porto Franco di Trieste
Il Porto Libero di Trieste è stato istituito il 18
marzo 1719 dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come porto extraterritoriale per
lo sviluppo economico di tutte le Nazioni del centro Europa. Alla fine della
seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi
del 10 febbraio 1947 nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di
Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero
di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di
zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal
Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico
italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19
gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
1. A tale
proposito può la Commissione confermare, come già affermato dal Presidente
dell'autorità portuale di Trieste, l'insussistenza di conflittualità normativa
tra il trattato CE e le materie regolate dal Trattato di pace del 1947 in virtù
dell'articolo 351 del TFEU?
2. Conferma la
Commissione l'operatività dello speciale regime delle Zone franche del Porto di
Trieste, nelle cui aree si devono poter compiere, in piena libertà, senza
alcuna discriminazione o percezione di dazi doganali o gravami se non quelli
applicati quale corrispettivo di servizi prestati, tutte le operazioni inerenti
lo sbarco, l'imbarco di materiali e merci, il loro deposito, la contrattazione,
e la trasformazione, anche a carattere industriale?
Testo della risposta:
IT
E-006217/2012
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(7.8.2012)
1.
L'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947,
al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale.
L'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione
all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del
TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli
derivanti dai servizi resi. Nell'ambito del diritto unionale tale posizione è
garantita dal funzionamento del porto quale zona franca a norma delle
disposizioni di legge dell'UE di cui in appresso.
2.
La zona franca di Trieste è una zona franca sottoposta a controllo di tipo
I. Ai sensi dell'articolo 166 del codice doganale comunitario è parte del
territorio doganale della Comunità in cui le merci extraunionali non sono
assoggettate a dazi doganali.
Tutte le operazioni che possono essere effettuate nella
zona franca di Trieste devono essere conformi alle disposizioni doganali.
A norma degli articoli 156 e 160 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006[1], gli Stati membri, tramite la
loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro responsabilità per quanto
riguarda la corretta applicazione, possono esentare dall'IVA le cessioni di
beni destinati a essere collocati in una zona franca e le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nella stessa.
[1] Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006.
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