PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
Commissione per le petizioni
30.8.2012
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 1396/2011, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome di Greenaction Transnational, concernente l'abilitazione della società Equitalia Nord Spa. a riscuotere le imposte a Trieste (Italia)
1. Sintesi della petizione
Il firmatario afferma che Equitalia, ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, non è abilitato a riscuotere le imposte a Trieste, poiché tale città gode di uno statuto indipendente, ai sensi dei trattati internazionali. L'interessato afferma che lo Stato italiano agisce in violazione dei valori dell'Unione europea iscritti nel Trattato. Chiede al Parlamento europeo di intervenire.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012
L'argomento sollevato dal firmatario della petizione riguarda la competenza dello Stato italiano e di conseguenza di Equitalia, l'ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, di riscuotere le imposte a Trieste (IT). Il firmatario contesta questa competenza in quanto, a suo parere, la città gode dello statuto di "Territorio libero di Trieste", conformemente al Trattato di pace sottoscritto dall'Italia nel 1947.
La Commissione ritiene che la provincia di Trieste, come indicato dal firmatario della petizione, fa parte del territorio italiano e quindi, in quanto tale, territorio cui si applica la legislazione dell'Unione, conformemente agli articoli 52 del Trattato sull'Unione europea e del 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Memorandum di intesa del 1954 relativo in particolare a questa regione, sottolinea che non è stato possibile dar seguito alle disposizioni del trattato di pace del 1947 relative al "Libero territorio di Trieste". Di conseguenza, e conformemente a tale memorandum, l'Italia ha esteso la sua amministrazione civile a tale territorio. A conoscenza della Commissione non è mai stata messa in questione la legittimità di questa situazione da parte di nessuno Stato, né di alcuna parte firmataria del Trattato di pace del 1947. È stato implicitamente confermato dal Trattato di Osimo del 1975.
Va tuttavia sottolineato che, in assenza di misure di armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare il proprio sistema di riscossione di importi loro dovuti purché rispettino le disposizioni generali dei trattati, in particolare non facciano discriminazioni per situazioni transfrontaliere.
Conclusione
Visto quanto precede la Commissione conclude che nel caso specifico non è rilevabile alcuna
violazione della legislazione dell'Unione.
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