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lunedì 23 settembre 2013

interrogazione al Parlamento UE del 2 settembre 2013

L'on. Mara Bizzotto, parlamentare europeo, ha presentato una interessantissima e pertinente interrogazione. Siamo proprio curiosi di leggere la risposta...


Interrogazioni parlamentari
2 settembre 2013 E-009793-13
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)
 

Oggetto:  Tutela dello status giuridico del Porto franco di Trieste

Con le interrogazioni E-000264/2013 ed E-006306/2013, è stato richiesto alla Commissione europea di intervenire per togliere o limitare al Porto internazionale di Trieste i privilegi che ad esso derivano in virtù del Trattato di Pace del 1947, in quanto lesivi della libera concorrenza all'interno dell'UE. In tali interrogazioni viene evidenziato che l'attuazione delle prerogative stabilite dall'allegato VIII del Trattato di pace di Parigi del 1947 per il Porto franco di Trieste danneggerebbe gli altri porti italiani. Lo stesso governo italiano, recependo tali richieste, è già intervenuto imponendo, in violazione del Memorandum di intesa di Londra del 1954, una soprattassa specifica solo per il porto di Trieste «al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione applicata nel porto franco di Trieste e quella applicata nella generalità dei porti nazionali». Inoltre il Comitato tecnico dell'UE ha approvato, in data il 24 luglio 2013, l'inserimento di un terminale di rigassificazione nell'Alto Adriatico tra i progetti prioritari in ambito energetico per l'Unione europea, senza peraltro specificare dove tale impianto dovrebbe essere ubicato. I progetti fino ad ora presentati riguardano due impianti, uno nel Porto di Trieste (Gas Natural — sito di Zaule) e l'altro off-shore nel Golfo di Trieste. Entrambi gli impianti vanno ad interferire con il traffico commerciale del Porto franco di Trieste e il progetto della Gas Natural all'interno del Porto franco di Trieste è addirittura proposto in violazione del Trattato di pace del 1947 che stabilisce l'impossibilità per uno Stato di esercitare la propria giurisdizione all'interno del Porto di Trieste (Allegato VIII del Trattato di Pace). Tale obbligo è stato ribadito con il Memorandum d'intesa di Londra con il quale all'art. 5 «Il Governo italiano s'impegna a mantenere il Porto franco a Trieste in ottemperanza delle disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia». Lo status giuridico del porto di Trieste è quindi quello di un territorio internazionale al di fuori della sovranità della Repubblica italiana. Gli interventi dello Stato italiano, con imposizione di soprattasse sulle attività portuali svolte all'interno del porto di Trieste per «riequilibrare la concorrenza con i porti italiani», e le decisioni del Comitato tecnico UE e della Commissione UE per la realizzazione di terminali di rigassificazione nel porto di Trieste e/o nelle sue acque marittime si trovano quindi in contrasto con gli obblighi derivanti dai trattati internazionali in vigore per il territorio di Trieste e il suo porto e al cui rispetto è tenuta la stessa Unione europea.
Può dire la Commissione se è a conoscenza dei fatti sopra descritti? Come intende agire per assicurare il rispetto del trattato di pace del 1947 e del Memorandum di intesa di Londra che tutelano il Porto franco di Trieste?

domenica 18 agosto 2013

interrogazione parlamentare europea E-006306/2013

Riportiamo, più per dovere di cronaca che altro, una recente interrogazione al parlamento europeo e la relativa risposta.
Né l'interrogazione né la risposta aggiungono nulla di significativo alla questione del porto: l'unico aspetto interessante, è che questa interrogazione parte da un parlamentare italiano. Ennesima dimostrazione del fatto che l'Italia rema costantemente contro il porto di Trieste ed il suo sviluppo.

Interrogazioni parlamentari 3 giugno 2013 E-006306-13
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Barbara Matera (PPE)
 Oggetto:  Il caso del porto di Trieste
La Turchia ha assunto un ruolo importante, forse anche strategico, per lo sviluppo dei traffici commerciali della regione Puglia.
Questo potenziale fa fatica a manifestarsi vista la condizione di oggettiva concorrenza sleale che i porti del Centro e Sud d'Italia subiscono a causa di alcuni privilegi di cui gode il porto di Trieste, che sono frutto di epoche passate e non più giustificati dalla competizione globale.
Trieste è l'unica città portuale europea a possedere un privilegio giuridico internazionale in tema di zone franche, uno strumento che è sovra-comunitario poiché istituito e garantito da norme specifiche di un Trattato internazionale preesistente, quello di Pace di Parigi del 1947, che assegna al Porto Franco di Trieste una propria libertà d'azione in materia doganale, fiscale, commerciale e industriale molto ampia e ben più estesa di quella delle zone franche di diritto comunitario pur sviluppate altrove (ad esempio in Irlanda) con successo.
Il porto giuliano, infatti, gode di maggiori disponibilità di permessi di transito e inoltre dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli turchi sbarcati o imbarcati nello stesso porto.
A tal proposito, si chiede alla Commissione quanto segue:
1. ricordando che a oggi i benefici attuati del regime di Porto Franco di Trieste sono essenzialmente doganali, mentre ne possono e devono essere ancora sviluppate le potenzialità di natura fiscale (IVA, accise, imposte dirette, ecc.) in conformità alle consuetudini vigenti negli altri Porti Franchi del mondo, l'UE può tutelare anche la concorrenza?
2. L'UE può garantire che le possibilità di sviluppare nuovi aspetti normativi del Porto Franco di Trieste derivanti da una più completa attuazione delle prerogative stabilite dallo specifico allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 1947 non danneggino ulteriormente gli altri porti italiani, specialmente quelli del Centro e Sud d'Italia?
3. L'UE può intervenire affinché siano limitati i danni economici e ambientali dovuti al transito a Trieste delle merci destinate al Centro e al Sud d'Italia e alle centinaia di chilometri che percorrono su strada?

Risposta:


IT
E-006306/2013
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(12.8.2013)

1. Se la zona franca di un porto prevede incentivi fiscali per talune imprese o per la produzione di determinati beni, ciò può comportare un aiuto di Stato che presuppone una notifica da parte dello Stato membro alla Commissione per approvazione. Attualmente, la Commissione non è a conoscenza dell’esistenza né le sono stati segnalati incentivi di questo tipo.
2. Tutte le operazioni che possono essere effettuate nella zona franca di Trieste devono essere conformi alle disposizioni doganali.
A norma degli articoli 156 e 160 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio , del 28 novembre 2006, gli Stati membri, tramite la loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione, possono esentare dall'IVA le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nella stessa.
Gli Stati membri sono liberi di organizzare i propri sistemi di recupero degli importi dovuti da parte dei cittadini a condizione che tali sistemi siano conformi alle regole generali dei trattati, e, in particolare, che non comportino discriminazioni in situazioni transfrontaliere.
La Commissione non è a conoscenza di una violazione del diritto dell’UE in questo contesto specifico.
3. Nell’UE gli operatori sono liberi di scegliere il porto di scalo che ritengono più idoneo per svolgere le loro operazioni di navigazione. Allo stesso tempo, l’UE sostiene pienamente l’obiettivo relativo alla fornitura di servizi di trasporto in modo sostenibile e alla riduzione al minimo delle esternalità negative legate ai modi di trasporto. Il Libro bianco dell’UE sui trasporti  inoltre ha fissato come obiettivo generale il passaggio graduale, per le distanze superiori a 300 km, dal trasporto di merci su gomma verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili. Un panorama completo delle iniziative della Commissione a tale riguardo è disponibile sul sito web della direzione generale della Commissione "Mobilità e trasporti ".

giovedì 3 gennaio 2013

Interrogazione al Parlamento Europeo - 6 aprile 2005


Interrogazioni parlamentari
6 aprile 2005

Risposta data dal signor Kovács a nome della Commissione
(E-0704/2005)

La proposta di un codice doganale più moderno, ancora in discussione alla Commissione, non modifica il territorio doganale comunitario.
Come l'onorevole parlamentare certamente sa, uno dei principali obiettivi del riesame del codice doganale è quello di ammodernarne le norme in modo da promuovere la competitività dell’industria europea e creare condizioni uniformi di concorrenza per gli operatori economici con la semplificazione e la riduzione delle procedure doganali.
Si ritiene pertanto che varie norme speciali debbano essere soppresse, ad esempio quelle dell'attuale codice doganale relative a determinate zone franche. La reintroduzione di norme speciali a favore del porto franco di Trieste o di qualsiasi altro porto contrasterebbe il perseguimento dei suddetti obiettivi.
La legislazione comunitaria non può naturalmente cambiare gli obblighi che scaturiscono da accordi internazionali concernenti Trieste.

giovedì 20 dicembre 2012

interrogazione alla Commissione Europea sul Porto Franco di Trieste

Testo dell'interrogazione:



Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006217/2012
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)
Oggetto:      Porto Franco di Trieste
Il Porto Libero di Trieste è stato istituito il 18 marzo 1719 dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come porto extraterritoriale per lo sviluppo economico di tutte le Nazioni del centro Europa. Alla fine della seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
1.    A tale proposito può la Commissione confermare, come già affermato dal Presidente dell'autorità portuale di Trieste, l'insussistenza di conflittualità normativa tra il trattato CE e le materie regolate dal Trattato di pace del 1947 in virtù dell'articolo 351 del TFEU?
2.    Conferma la Commissione l'operatività dello speciale regime delle Zone franche del Porto di Trieste, nelle cui aree si devono poter compiere, in piena libertà, senza alcuna discriminazione o percezione di dazi doganali o gravami se non quelli applicati quale corrispettivo di servizi prestati, tutte le operazioni inerenti lo sbarco, l'imbarco di materiali e merci, il loro deposito, la contrattazione, e la trasformazione, anche a carattere industriale?

Testo della risposta:

IT
E-006217/2012
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(7.8.2012) 



1.            L'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947, al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale. L'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli derivanti dai servizi resi. Nell'ambito del diritto unionale tale posizione è garantita dal funzionamento del porto quale zona franca a norma delle disposizioni di legge dell'UE di cui in appresso.

2.            La zona franca di Trieste è una zona franca sottoposta a controllo di tipo I. Ai sensi dell'articolo 166 del codice doganale comunitario è parte del territorio doganale della Comunità in cui le merci extraunionali non sono assoggettate a dazi doganali.

Tutte le operazioni che possono essere effettuate nella zona franca di Trieste devono essere conformi alle disposizioni doganali.

A norma degli articoli 156 e 160 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006[1], gli Stati membri, tramite la loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro responsabilità per quanto riguarda la corretta applicazione, possono esentare dall'IVA le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nella stessa.



[1]     Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006.



mercoledì 12 dicembre 2012

risposta del Parlamento Europeo alla petizione 1396/2011

fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-494.742&format=PDF&language=IT&secondRef=01


PARLAMENTO EUROPEO  2009 - 2014
Commissione per le petizioni
30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Oggetto: Petizione 1396/2011, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a  nome di Greenaction Transnational, concernente l'abilitazione della società Equitalia Nord Spa. a riscuotere le imposte a Trieste (Italia)

1. Sintesi della petizione
Il firmatario afferma che Equitalia, ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, non è abilitato a riscuotere le imposte a Trieste, poiché tale città gode di uno statuto indipendente, ai sensi dei trattati internazionali. L'interessato afferma che lo Stato italiano agisce in violazione dei valori dell'Unione europea iscritti nel Trattato. Chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3.  Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012
L'argomento sollevato dal firmatario della petizione riguarda la competenza dello Stato italiano e di conseguenza di Equitalia, l'ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, di riscuotere le imposte a Trieste (IT). Il firmatario contesta questa competenza in quanto, a suo parere, la città gode dello statuto di "Territorio libero di Trieste", conformemente al Trattato di pace sottoscritto dall'Italia nel 1947.  
La Commissione ritiene che la provincia di Trieste, come indicato dal firmatario della petizione, fa parte del territorio italiano e quindi, in quanto tale, territorio cui si applica la legislazione dell'Unione, conformemente agli articoli 52 del Trattato sull'Unione europea e del 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Memorandum di intesa del 1954 relativo in particolare a questa regione, sottolinea che non è stato possibile dar seguito alle disposizioni del trattato di pace del 1947 relative al "Libero territorio di Trieste". Di conseguenza, e conformemente a tale memorandum, l'Italia ha esteso la sua amministrazione civile a tale territorio. A  conoscenza della Commissione non è mai stata messa in questione la legittimità di questa situazione da parte di nessuno Stato, né di alcuna parte firmataria del Trattato di pace del 1947. È stato implicitamente confermato dal Trattato di Osimo del 1975.
Va tuttavia sottolineato che, in assenza di misure di armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare il proprio sistema di riscossione di importi loro dovuti purché rispettino le disposizioni generali dei trattati, in particolare non facciano discriminazioni per situazioni transfrontaliere.

Conclusione
Visto quanto precede la Commissione conclude che nel caso specifico non è rilevabile alcuna
violazione della legislazione dell'Unione.