Scusate la franchezza, ma quando ci vuole ci vuole!
Allora, vari dilettanti allo sbaraglio (che, contingentemente, rivestono anche ruoli accademici o addirittura istituzionali; ma, cionondimeno, restano dilettanti allo sbaraglio) invocano questa fantomatica clausola del "rebus sic stantibus" per giustificare, di volta in volta ed a seconda delle circostanze e della convenienza, la decadenza del Trattato di Pace e/o del Memorandum di Londra e/o di qualsiasi altro aspetto che riguarda la legittima esistenza del Territorio Libero di Trieste.
Cos'è questa clausola del "rebus sic stantibus"?
In generale "rebus sic stantibus" (che in latino significa "stando così le cose") specifica che le parti di un trattato internazionale hanno concluso lo stesso tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti successivamente sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l'equilibrio dell'accordo a svantaggio di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione.
Bene, meriterà citare per intero l'art. 62 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, che è quella che regolamenta appunto il "rebus sic stantibus":
62. Mutamento fondamentale delle circostanze.
1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che:
a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che
b) tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
2. Un fondamentale mutamento delle circostanze non può essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo:
a) quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o
b) quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo internazionale nei confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato.
3. Se una parte può, in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento delle circostanze quale motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo, essa può anche invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.
Quindi, ci sono MOLTISSIMI motivi per cui, in base a questo articolo, il "rebus sic stantibus" non è applicabile.
In ordine di importanza (anche se il meno importante sarebbe comunque da solo più che sufficiente):
- I trattati di cui si chiede l'annullamento/decadenza fissano frontiere (tra Italia, Jugoslavia e Territorio Libero di Trieste); quindi, il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 2, punto a
- l'esistenza delle circostanze che hanno portato alla nascita del territorio Libero di Trieste con il Trattato di Parigi erano base essenziale per il consenso delle parti (basti pensare a quanto sono durate e quanto sono state accese le trattative a questo proposito); quindi, il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 1, punto a
- il cambiamento invocato ha l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi dell'Italia che restano da eseguire in base al trattato; quindi, il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 1, punto b
E ne aggiungo uno, che forse è opinabile, ma che se dimostrato si aggiungerebbe agli altri:
L'Italia ha interferito fino al 1954 nell'amministrazione del TLT, impedendone di fatto lo sviluppo istituzionale; dopo il 1954, quando il governo italiano ne ha acquisito l'amministrazione fiduciaria,la ha gestita in maniera impropria, e bloccando completamente il processo di sviluppo istituzionale del TLT. Quindi, il "fondamentale mutamento" invocato deriva non da una, ma da multiple violazioni dell'Italia ai propri obblighi.
Quindi, il "rebus sic stantibus" non è applicabile in base al c. 2, punto b
Riassumendo: quattro motivi di inapplicabilità del "rebus sic stantibus" sono previsti, e l'Italia è riuscita a collezionarli tutti e quattro. Un record che dovrebbe venir citato nei testi di diritto internazionale.
Visto che a questi dilettanti allo sbaraglio piace il latinorum (tanto da usare la locuzione "rebus sic stantibus" anche se questa non è neppure citata nella Convenzione di Vienna), allora gli obietterò usando anch'io il latinorum, ma con una locuzione esplicitamente prevista dal Trattato di Vienna:
Convenzione di Vienna, art. 26
PACTA SUNT SERVANDA
Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.