ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (1)
Nell'intento di sviluppare la cooperazione economica e tecnica ed in particolare di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ognuna delle Parti attribuirà sul proprio territorio i terreni indicati nel Protocollo allegato (Allegato I), ad una zona franca alla quale sarà esteso il regime delle merci dei «Punti franchi di Trieste», conformemente alle modalità previste dal citato Protocollo.
Articolo 2
I due Governi istituiscono una Commissione mista permanente per l'idroeconomia, incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità in relazione alle obbligazioni derivanti dagli Accordi e Trattati stipulati tra le due Parti.
I due Governi stipuleranno nel più breve tempo possibile un Accordo che regoli la composizione, le competenze e le norme di procedura della Commissione.
Articolo 3
I due Governi attribuiscono una importanza particolare alla regolarizzazione del regime delle acque dei bacini dell'Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la produzione di energia elettrica per l'irrigazione ed altri usi civili senza pregiudizio alcuno degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati stipulati tra le due Parti.
A tal fine, i due Governi raccomanderanno alle loro rispettive organizzazioni economiche di cooperare, per mezzo di joint ventures, nella costruzione ed utilizzazione comuni di impianti per la produzione di energia elettrica.
Nel quadro di questa cooperazione, presenta un interesse particolare la costruzione, nei pressi di Salcano, di una diga sull'Isonzo e di un impianto idroelettrico.
Qualora la costruzione di questo impianto non dovesse sembrare conveniente dal punto di vista tecnico o economico, si provvederà a costruire, per mezzo di joint ventures, un bacino in territorio jugoslavo, destinato a migliorare il regime delle acque dell'Isonzo e ad irrigare i terreni situati in territorio italiano a sud di Gorizia. La decisione relativa alla possibilità di costruire l'impianto idroelettrico succitato sarà presa entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, susseguentemente, si passerà alla fase operativa nel più breve tempo possibile.
Sarà inoltre esaminata la possibilità di regolarizzare ed accumulare le acque della Rosandra al fine di utilizzarle per l'economia della città di Trieste. (2)
Articolo 4
Le due Parti si impegnano a finanziare, ciascuna per la parte relativa al proprio territorio, gli studi necessari per valutare l'opportunità tecnica ed economica e la possibilità di costruire una via navigabile Monfalcone-Gorizia-Lubiana e di collegarla alla rete navigabile dell'Europa centrale ed al Mar Nero. Al fine di coordinare questi studi, sarà costituita una apposita Commissione mista.
Articolo 5
Al fine di agevolare il traffico stradale, le due Parti collegheranno l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio alle strade Nuova Gorizia-Postumia-Lubiana, Fernetti-Postumia e Erpelle-Cosina-Fiume. (3)
Le due Parti esamineranno anche tutte le possibilità di agevolare il traffico di frontiera, soprattutto nelle regioni turistiche, e decideranno di comune accordo le misure da adottare al riguardo.
Articolo 6
Al fine di assicurare un collegamento stradale diretto tra le regioni jugoslave del Collio e di Salcano, sarà costruita una strada carrozzabile asfaltata, entro due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, secondo il tracciato indicativo risultante dalla carta allegata al presente Accordo (Allegato II).
Una Commissione mista italo-jugoslava sarà incaricata di elaborare il progetto tecnico dei lavori e di redigere il regolamento relativo all'uso della strada suddetta.
Tale strada, secondo le modalità che saranno convenute tra le Autorità di polizia e di dogana dei due Paesi, sarà aperta al libero transito civile jugoslavo senza sosta in territorio italiano. Le responsabilità relative al controllo della circolazione sulla strada in questione saranno affidate alle Autorità jugoslave competenti secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le competenti Autorità italiane e jugoslave.
Il regime previsto al terzo comma del presente articolo resterà in vigore per un periodo di 25 anni rinnovabile tacitamente per periodi successivi della durata di 10 anni ciascuno, salvo denuncia preventiva da farsi due anni prima di ciascuna scadenza.
La Commissione mista citata al secondo comma del presente articolo sarà anche incaricata di esaminare il progetto tecnico relativo alla strada da costruirsi per collegare i villaggi di Ruane di Luico e di Cambresco in territorio jugoslavo, alle condizioni stabilite nell'Allegato III.
Articolo 7
Le due Parti incoraggeranno una cooperazione stretta e permanente tra i porti dell'Adriatico nel Nord al fine di realizzare, in maniera razionale e coordinata, attraverso la specializzazione ed altre forme di cooperazione, il miglioramento delle installazioni e degli impianti dei porti suddetti, l'incremento delle loro capacità, la riduzione dei costi di gestione e l'ampliamento armonizzato della loro capacità concorrenziale per l'approvvigionamento dei Paesi terzi.
A tal fine le due Parti raccomanderanno alle Autorità portuali interessate di stabilire dei programmi concreti di cooperazione.
Articolo 8
Le due Parti collaboreranno tra loro, anche mediante la partecipazione degli organi locali interessati, in materia di protezione del mare Adriatico contro l'inquinamento e nel campo dei problemi ecologici.
Articolo 9
Le due Parti procederanno di comune accordo alla elaborazione degli studi necessari allo sviluppo della cooperazione economica nelle regioni di frontiera.
Articolo 10
Le due Parti sottolineano il loro interesse comune ad accelerare lo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare modo attraverso la cooperazione industriale di lungo periodo, in tutte le forme possibili, comprese le joint ventures, e mediante una cooperazione più ampia nel campo degli scambi tecnologici, e le ricerche e l'utilizzazione comuni delle risorse economiche di base e delle fonti di energia.
Nel quadro della legislazione in vigore le due Parti sono parimenti interessate a stabilire dei programmi di lungo periodo e ad utilizzare razionalmente le risorse agricole.
In questo quadro, le due Parti incoraggeranno la conclusione di accordi tra le organizzazioni economiche italiane e jugoslave, con particolare riferimento ai seguenti settori:
- energia elettrica;
- petrolio e gas naturale;
- minerali metallici e non metallici e in particolare materie fossili;
- legno e cellulosa.
Questa cooperazione sarà realizzata mediante accordi particolari, nel quadro del Comitato misto intergovernativo per la cooperazione economica, scientifica e tecnica.
Articolo 11
Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, contemporaneamente al Trattato firmato in data odierna tra i due Paesi.
Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.
Fatto ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese.
Per il Governo della Repubblica Italiana: M. RUMOR
Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. MINIC
Allegato I
PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA (4)
Nell'intento di contribuire allo sviluppo industriale della città di Trieste e delle regioni di frontiera dei due Paesi e di incrementare l'occupazione delle popolazioni di queste regioni, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
I terreni attribuiti alla Zona franca (in appresso, la Zona) in conformità con l'articolo 1 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sono compresi nei seguenti limiti:
- in territorio jugoslavo: tra la linea ferroviaria Sesana-la frontiera di Stato, la frontiera di Stato stessa e la strada Basovizza-Lipizza-Sesana;
- in territorio italiano: tra la linea ferroviaria a partire dalla frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada Fernetti-Opicina, la strada Fernetti-Opicina, la strada Opicina-Basovizza, la strada Basovizza-frontiera di Stato e la frontiera di Stato stessa.
All'interno di queste delimitazioni, la configurazione precisa dei terreni attribuiti alla Zona sarà stabilita da una Commissione mista italojugoslava da nominarsi entro due mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Sui terreni in questione, verrà applicato il regime dei «Punti franchi di Trieste» secondo le modalità stabilite nel presente Protocollo.
Quanto sopra non comporta pregiudizio alcuno alla frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Articolo 2
Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale.
Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte nella Zona saranno considerate al di fuori dei territori doganali italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Le merci dei due Paesi o quelle sdoganate nei due Paesi e successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che su richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un controllo doganale e fiscale permanente al fine di conservare la nazionalità.
I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al consumo in stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane sulla produzione se di produzione italiana e dalle corrispondenti imposte jugoslave se di produzione jugoslava.
L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati, sarà del pari esonerata dalle imposte sul consumo.
Il regime fiscale e doganale speciale della Zona non sarà applicato:
a) alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed all'energia elettrica;
b) ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili.
Per ciò che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona è sottoposta al pagamento dei diritti di dogana questo pagamento sarà effettuato direttamente alle autorità doganali del Paese nel territorio del quale le merci sono introdotte.
Articolo 3
Le merci per le quali non è ammesso l'ingresso nella Zona così come le attività di trasformazione delle quali non è permesso l'esercizio nella Zona stessa, saranno indicate dalla Commissione mista italo-jugoslava menzionata all'articolo 1 del presente Protocollo.
Il Comitato misto citato all'articolo 7 potrà tuttavia autorizzare deroghe a questa disposizione dopo aver ottenuto il parere favorevole delle autorità competenti dei due Paesi.
Articolo 4
Le merci in relazione alle quali è previsto per l'ingresso nella Zona un controllo doganale e fiscale permanente, qualora siano destinate ad essere esportate nella Comunità Economica Europea o nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, saranno sottoposte rispettivamente alle disposizioni doganali dei «Punti franchi di Trieste» ovvero a quelle in vigore nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in materia di circolazione, stoccaggio, manipolazione e trasformazione delle merci; fra queste sono comprese anche le disposizioni italiane o jugoslave sul controllo e la repressione delle infrazioni.
Le merci per le quali non è richiesto il controllo doganale e fiscale permanente al momento del loro ingresso nella Zona, perché destinate a Paesi diversi dalla Comunità Economica Europea o dalla Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, saranno sottoposte alle disposizioni doganali dello Stato sul territorio del quale è situato lo stabilimento cui sono destinate.
Per ciò che attiene alla repressione delle attività illegali, del contrabbando e di ogni altro reato, ciascun Paese applicherà le sue proprie leggi nella parte della Zona che si trova nel proprio territorio. Le competenti Autorità delle due Parti collaboreranno tra loro per attuare tale repressione.
Articolo 5
I rapporti di lavoro e le questioni fiscali e di cambio relativi agli stabilimenti situati nella Zona, sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipendono detti stabilimenti.
Il controllo dell'osservanza delle disposizioni in vigore nella materia summenzionata è di competenza delle autorità dello Stato di cui viene applicata la legislazione.
Articolo 6
I diritti reali sui beni immobili situati nella Zona saranno retti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale sono situati gli immobili stessi.
I diritti sui beni mobili sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa da cui dipende lo stabilimento.
Articolo 7
La Zona è amministrata da un Comitato misto italo-jugoslavo costituito da tre rappresentanti dell'«Ente Zona Industriale di Trieste» e da un numero uguale di rappresentanti del corrispondente organismo jugoslavo.
A questo Comitato sono conferite le attribuzioni seguenti:
a) proporre alle competenti autorità dei due Paesi il piano urbanistico della Zona, elaborarlo e curare la sua realizzazione nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni;
b) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Protocollo e dalle sue disposizioni aggiuntive;
c) esercitare gli altri controlli che gli saranno affidati di comune accordo dall'«Ente Zona Industriale di Trieste» e dal corrispondente organismo jugoslavo nel quadro delle loro rispettive competenze.
Articolo 8
I due Governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul proprio territorio, tutte le misure di propria competenza affinché gli organi responsabili assicurino alla Zona l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica e di gas, ed inoltre le telecomunicazioni ed il collegamento stradale e ferroviario della Zona con le linee di comunicazione nazionali.
Articolo 9
I cittadini delle due Parti contraenti avranno pari diritto all'impiego negli stabilimenti esistenti nella Zona.
Articolo 10
La circolazione delle persone all'interno della Zona attraverso la frontiera di Stato tra Italia e Jugoslavia è libera.
Articolo 11
Le disposizioni aggiuntive necessarie al funzionamento della Zona verranno adottate con atti separati.
Articolo 12
All'interno della Zona, le lingue italiana e slovena saranno su un piano di uguaglianza. Le modalità del loro impiego saranno indicate dal Comitato misto italo-jugoslavo previsto all'articolo 7 del presente Protocollo.
Articolo 13
Ogni questione che non sia regolata dal presente Protocollo o dalle sue disposizioni aggiuntive sarà sottoposta alla legislazione nazionale dei territori rispettivi delle due Parti.
Articolo 14
Il presente Protocollo è valido per una durata di trenta anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà tacitamente rinnovato per tacita riconduzione per periodi successivi di cinque anni.
Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Protocollo alla scadenza del periodo di trenta anni dandone all'altra Parte un preavviso di tre anni. Se la validità del presente Protocollo sarà prorogata, ciascuna Parte potrà denunciarlo allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, dandone all'altra Parte un preavviso di almeno un anno.
Fatto ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese.
Per il Governo della Repubblica Italiana: M. RUMOR
Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: M. MINIC
Si omette la carta topografica dell'allegato II.
Si omettono gli allegati III e IV.
(1) è curioso che, mentre del trattato di Osimo vero e proprio si ritrova il testo in internet su parecchi siti (ad es. Wikipedia), il relativo "Accordo economico" (sottoscritto assieme al trattato, e che ne costituisce parte integrante, anche se in un atto formalmente disgiunto) sia praticamente introvabile.
Il testo che ho riportato qui è tratto da
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/73l77.htm
(2) Si, indubbiamente
trasformare la val Rosandra in un bacino idroelettrico è una gran bella idea.
Come facciamo a non ammirare la sagacia e la lungimiranza di chi ha fatto questa proposta?
(3) degno di nota, perché si tratta di uno dei pochissimi punti di questo accordo che hanno poi trovato effettiva attuazione.
(4) la questione di questa "zona franca industriale" a cavallo del confine all'epoca suscitò (giustamente) scalpore e scandalo tra i triestini. L'opposizione alla realizzazione della ZFIC costituì il cavallo di battaglia su cui la Lista per Trieste costruì poi le proprie fortune politiche, ottenendo un consenso trasversale da parte di una larghissima parte della popolazione. Riuscì nell'intento di non farla realizzare, salvando così il Carso da uno scempio inconcepibile, ma fu anche un'opportunità perduta, perché ben presto imbrigliò la protesta triestina in sedi istituzionali, svuotandola e svilendola.
Visto che i più giovani non sanno neppure cosa fosse la ZFIC, mi riprometto di scrivere un post specifico per illustrare questa mostruosità.