LEGGE 14 aprile 1956, n. 308
Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952 n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizione e di televisione. (GU n.107 del 3-5-1956 )
ve la risparmio tutta, e vi cito solo i passaggi più significativi:
Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da una parte, e la R.A.I.-Radiotelevisione italiana, - Societa' per azioni, dall'altra;
premesso che, con Convenzione approvata col decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R.A.I. i servizi di radio-audizione e di televisione
circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofotografia circolare su tutto il territorio nazionale;
premesso che nella detta Convenzione è prevista la estensione della concessione stessa a territori posteriormente affidati all'Amministrazione italiana, quale è il caso del Territorio di Trieste; considerata la particolare situazione del Territorio di Trieste e riconosciuta l'opportunità di regolare con un atto aggiuntivo il servizio delle radio-audizioni nel Territorio predetto, anche in relazione alla soppressione dell'Ente Radio Trieste;
si conviene e si stipula quanto segue: [...]
Seguono una serie di articoli, che regolamento lo smembramento e la liquidazione dell'Ente Radio Trieste (sostituito dalla RAI), e che regolamento i rapporti tra RAI e Commissariato generale di Governo per il Territorio di Trieste.
Interessante (vedremo dopo perché) l'art. 3:
Art. 3. La R.A.I. inserira' nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine notiziari giornalistici regionali e programmi di carattere locale in lingua italiana per la durata complessiva di tre ore giornaliere. La R.A.I. inoltre provvedera' ad effettuare la trasmissione di notiziari e programmi in lingua slovena per mezzo dell'apposita stazione triestina di cui all'allegato A.
In particolare, l'ultimo articolo:
Art. 11.
Alla cessazione del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, o nel caso di sua trasformazione, ulteriori accordi verranno stipulati fra le parti contraenti per regolare le materie trattate dalla presente Convenzione. Questa, nel frattempo, continuerà ad avere vigore, in quanto applicabile.
Riassumiamo:
- si parla del Territorio di Trieste, si dice che lo stesso è affidato all'Amministrazione italiana, si sottolinea che questo territorio è in una "situazione particolare"
- vengono regolamentati i rapporti tra RAI e Commissariato di Governo
- si stabilisce che, alla fine del Commissariato di Governo, verranno stipulati ulteriori accordi.
Allora, a parte il fatto che il sito normattiva.it (www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-14;308!vig=) indica questo testo come testo attualmente in vigore, facciamo un salto di un po' di anni, ed andiamo all'11 giugno 1997.
Viene firmata una convenzione RAI - Governo Italiano che, sostanzialmente, rifinanzia l'attività della RAI nel Territorio Libero di Trieste, richiamandosi espressamente ed esplicitamente alla legge 308/56!
Non solo, in questa convenzione si richiama il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto1994 con il quale "è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di
durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra e' cenno;"
E cosa recita questo articolo 19?
Art. 19.
Prestazioni aggiuntive
1. Le prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità, sono regolate con le apposite convenzioni aggiuntive previste dall'art. 20 della stessa legge, da rinnovare con l'entrata in vigore della presente convenzione e da rinegoziare alla scadenza dei contratti di servizio triennali.
OK, andiamo a cercarci questa fantomatica legge 103/75:, che all'art. 19:
Art. 19
La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi
eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ...
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Allora, scopriamo quindi che in un qualche momento quelle che, nella legge del 1956, erano le trasmissioni locali in italiano e sloveno per il Territorio di Trieste, diventano (pur sempre richiamando questa stessa legge) nel frattempo le "trasmissioni in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia".
Misteri della creatività legislativa...
Ahm per inciso. in nessuna di queste leggiucole sono riuscito a trovare una qualche mezza riga che specifichi che i cittadini del Territorio Libero di Trieste sono obbligati a pagare il canone RAI: voi forse ci riuscite?
Veramente leggendo queste leggi non capisco perche' il canone lo debba pagare anche chi sta in Italia..... A parte questo, in tutto il TLT pero' , per ogni cosa si fa riferimento al Trattato di Osimo. Ogni legge, ogni tassa, ogni confine, da ambo le parti, e anche la stessa Costituzione slovena, sono imposti illegalmente facendo credere che Osimo ha un valore giuridico internazionale, cosa che non ha. Il TLT giuridicamente esiste, ma di fatto no, e questo per causa di un trattato fasullo spacciato per vero. Tutti gli occupatori sono da mettere in mora. Chi riconosce Osimo viola il diritto internazionale e va denunciato all'Aia
RispondiEliminaPeter - Koper
Vorrei sapere quando queste e altre notizie verranno divulgate ma non solo su internet ma anche con volantinaggio e dopo una bella Manifestazione come oggetto Le Tasse facendo capire che :
RispondiEliminaNon occorre pagare piu niente e che SE NON PAGAGHIAMO L'AMMINISTRAZIONE ITALIANA " non puo farci nulla " il bollo auto , la tassa sulla casa , la RAI ecc..
un'altro esempio che secondo me farebbe molto successo dato che la gente quando si parla di soldi si svegila subito sarebbe da informare tutti i pensionati che le trattenute sono illegali dato che Trieste non fa parte dell'Italia e che i pensionati risulterebbero all'estero e percepirebbero la pensione al 100% meno le tasse del TLT che sicuramente non sarebbero salatissime come le attuali.
Questa e la prima regola per staccarsi dai dittatori non pagare piu niente
E questo serebbe un bel sistema dato che ci sono molti pensionati che firmerebbero volentieri per questi soprusi per la raccolta delle firme per poi denunciare alla corte dell'AIA.