Puntata speciale della trasmissione "Punto Franco" su Antenna 3 Nord-Est (agosto 2001) dedicata ai dieci anni dell' occupazione alleata della città di Trieste ed alle questioni connesse.
Intervengono il giornalista triestino Tullio Mayer e il Maggiore inglese Norman Lister.
PRIMA PARTE:
SECONDA PARTE:
TERZA PARTE:
sabato 29 dicembre 2012
venerdì 28 dicembre 2012
il TLT nella concezione di Sidney Sonnino
Sidney Sonnino nel 1915 condusse le trattative con l'Austria Ungheria, per scongiurare l'ingresso in guerra dell'Italia.
L' 8 aprile 1915, nel corso di queste trattative, avanzò una proposta che, tra il resto, contemplava quanto segue:
Uno stato autonomo, demilitarizzata, con Porto Franco... suona familiare, no?
L' 8 aprile 1915, nel corso di queste trattative, avanzò una proposta che, tra il resto, contemplava quanto segue:
3°. La città di Trieste con il suo territorio, che verrà esteso al nord fino a comprendere Nabresina, in modo da confinare con la nuova frontiera italiana (art. 2) e al sud tanto da comprendere gli attuali distretti giudiziari di Capo di Istria e Pirano, saranno costituiti in uno Stato autonomo e indipendente nei riguardi politici internazionali militari, legislativi, finanziari e amministrativi, rinunziando l'Austria-Ungheria ad ogni sovranità su di esso. Dovrà restare porto franco. Non vi potranno entrare milizie né austro-ungariche né italiane. Esso si assumerà una quota parte del Debito Pubblico austriaco in ragione della sua popolazione.
Uno stato autonomo, demilitarizzata, con Porto Franco... suona familiare, no?
mercoledì 26 dicembre 2012
Risoluzione in Commissione 8-00193 presentata da ROBERTO ANTONIONE
fonte: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=57189&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27
La III Commissione (Affari esteri e comunitari), premesso che:
con l'allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all'interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;
va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;
appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpandole all'interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;
secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti «punti franchi» senza l'esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;
tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;
l'interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell'ufficio del contenzioso diplomatico;
l'amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;
vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel «punto franco» del porto vecchio di Trieste;
è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d'intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;
è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 8-00193
presentata daRisoluzione in Commissione 8-00193
ROBERTO ANTONIONE
mercoledì 18 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.685
mercoledì 18 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.685
La III Commissione (Affari esteri e comunitari), premesso che:
con l'allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all'interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;
va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;
appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpandole all'interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;
secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti «punti franchi» senza l'esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;
tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;
l'interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell'ufficio del contenzioso diplomatico;
l'amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;
vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel «punto franco» del porto vecchio di Trieste;
è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d'intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;
è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,
impegna il Governo
a chiarire la corretta interpretazione dei trattati internazionali sulle questioni di cui in premessa.
(8-00193) «Antonione, Menia, Rosato».
(8-00193) «Antonione, Menia, Rosato».
domenica 23 dicembre 2012
La Facoltà di Giurisprudenza e la questione di Trieste
Da http://giurisprudenza.units.it/storia-della-facolta:
Dopo il breve, drammatico periodo dell'occupazione jugoslava, dal 12 giugno del 1945 Trieste è amministrata dalle autorità militari anglo-americane di occupazione. A seguito del Trattato di pace con l'Italia, firmato il16 settembre 1947, tale occupazione si prolungava a titolo di regime provvisorio in vista della costituzione dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste come entità territoriale autonoma. Nonostante il regime di occupazione, i docenti dell'Università eleggevano, nel luglio del 1945, il prof. Salvatore Satta, ordinario di Diritto processuale civile, a Commissario per l'Università, riconosciuto quindi dalle autorità militari con il titolo di pro-rettore. Quindi, in applicazione della nuova legge italiana nel frattempo intervenuta, veniva eletto Rettore dal Corpo accademico, a partire dal 1° novembre 1946, Angelo Ermanno Cammarata, ordinario di Filosofia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza, destinato a rimanere in carica sino al 31 ottobre 1952. La linea coerentemente filoitaliana seguita dal rettore Cammarata, che si manifestava esteriormente con la esposizione del solo vessillo nazionale sugli edifici universitari, a esclusione di quello del Territorio Libero e delle Potenze occupanti, e l'affermazione costante dell'autonomia accademica, non mancarono di porlo in conflitto con le autorità di occupazione che, il 22 aprile 1947, ne disposero la revoca. L'Università venne allora presidiata dagli studenti e un tentativo di ingresso con la forza ad opera della polizia locale venne abbandonato di fronte al fermo invito del Rettore e di un groppo di docenti a ritirarsi. Le intransigenti prese di posizione del Corpo accademico contro la illegalità del provvedimento e la protesta dell'opinione pubblica cittadina e nazionale, nonché della stessa Assemblea costituente italiana, indussero infine, il 2 novembre 1947, le autorità di occupazione, a capo delle quali era nel frattempo stato posto un nuovo Comandante di Zona, a ritirare il provvedimento. Il Rettore Cammarata proseguì con coraggio nella sua azione a favore del ricongiungimento della città all'Italia: nella relazione sull'a.a. 1948-49, pronunciata il 4 dicembre 1949, avanzava per la prima volta la ben nota tesi della sopravvivenza della sovranità italiana nel territorio di Trieste, non essendosi in fatto prodotta la condizione del suo cessare, cioè la formazione del Territorio Libero di Trieste. Diversa tesi veniva nello stesso torno di tempo sviluppata da Manlio Udina, che reputava cessata la sovranità italiana per effetto del Trattato di pace, con la conseguente destinazione del territorio triestino, da considerarsi assoggettato a un regime di occupazione militare, senza essere nel frattempo soggetto a una sovranità statale, al costituendo nuovo ente o, nella ipotesi di riconosciuta impossibilità di detta soluzione, dovendosi attendere la disposizione di nuove norme a modifica del Trattato di pace. Gli eventi successivi, portando alla divisione tra amministrazione italiana e jugoslava del territorio triestino con il Memorandum di Londra del 1954, in fatto definitiva e riferentesi alla costituzione di piena sovranità territoriale come poi confermato dal Trattato di Osimo del 1975, testimoniano del maggior realismo della tesi di Udina, il che nulla toglie al valore politico oltreché ideale della tesi di Cammarata nelle circostanze in cui fu enunciata.
venerdì 21 dicembre 2012
L'ha detto Luigi Einaudi
Perché ci dovremmo battere? Povero il trentino, poverissimi il carso, l'Istria e la Dalmazia, inferiori a molte delle peggiori terre del regno.
Unica ricchezza, il porto di Trieste, il quale perderebbe però gran parte del suo valore nel giorno che fosse separato dal suo retroterra tedesco e slavo ed aggregato all'Italia, la quale stenta a dare alimento al suo vecchio e non ancora risorto porto di Venezia.
Trieste vive come un punto di intermediazione tra i porti d'oltremare e il retroterra slavo-tedesco. Sopprimere questo traffico vorrebbe dire ridurre Trieste ad un porto di pescatori. Slavi e tedeschi non ce lo permetterebbero. Un programma di sfruttamento del porto di Trieste a pro dell'italia ci apparecchierebbe nuove guerre a breve scadenza coi popoli vicini, che hanno bisogno del porto più settentrionale e più orientale dell'Adriatico.
Noi siamo convinti di non avere alcun diritto ad ipotecare per noi i vantaggi della posizione e della potenza economica di Trieste.
Se l'Italia, dopo averla conquistata, vorrà conservare Trieste, lo potrà fare soltanto a condizione di non voler sfruttare il porto a vantaggio esclusivo degli italiani.
Angariare gli slavi e i tedeschi, frastornare con dazi doganali e tariffe ferroviarie il traffico da Trieste verso le regioni rimaste all'Austria od assegnate alla nazione serbo-croata sarebbe un suicidio per noi. Sarebbe la rovina del porto di Trieste. Per il traffico dell'entroterra veneto-lombardo basta il porto di Venezia.
Unica ricchezza, il porto di Trieste, il quale perderebbe però gran parte del suo valore nel giorno che fosse separato dal suo retroterra tedesco e slavo ed aggregato all'Italia, la quale stenta a dare alimento al suo vecchio e non ancora risorto porto di Venezia.
Trieste vive come un punto di intermediazione tra i porti d'oltremare e il retroterra slavo-tedesco. Sopprimere questo traffico vorrebbe dire ridurre Trieste ad un porto di pescatori. Slavi e tedeschi non ce lo permetterebbero. Un programma di sfruttamento del porto di Trieste a pro dell'italia ci apparecchierebbe nuove guerre a breve scadenza coi popoli vicini, che hanno bisogno del porto più settentrionale e più orientale dell'Adriatico.
Noi siamo convinti di non avere alcun diritto ad ipotecare per noi i vantaggi della posizione e della potenza economica di Trieste.
Se l'Italia, dopo averla conquistata, vorrà conservare Trieste, lo potrà fare soltanto a condizione di non voler sfruttare il porto a vantaggio esclusivo degli italiani.
Angariare gli slavi e i tedeschi, frastornare con dazi doganali e tariffe ferroviarie il traffico da Trieste verso le regioni rimaste all'Austria od assegnate alla nazione serbo-croata sarebbe un suicidio per noi. Sarebbe la rovina del porto di Trieste. Per il traffico dell'entroterra veneto-lombardo basta il porto di Venezia.
Luigi Einaudi
giovedì 20 dicembre 2012
interrogazione alla Commissione Europea sul Porto Franco di Trieste
Testo dell'interrogazione:
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
E-006217/2012
alla Commissione
Articolo
117 del regolamento
Mara
Bizzotto (EFD)
Oggetto: Porto Franco di Trieste
Il Porto Libero di Trieste è stato istituito il 18
marzo 1719 dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come porto extraterritoriale per
lo sviluppo economico di tutte le Nazioni del centro Europa. Alla fine della
seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi
del 10 febbraio 1947 nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di
Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero
di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di
zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal
Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico
italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19
gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
1. A tale
proposito può la Commissione confermare, come già affermato dal Presidente
dell'autorità portuale di Trieste, l'insussistenza di conflittualità normativa
tra il trattato CE e le materie regolate dal Trattato di pace del 1947 in virtù
dell'articolo 351 del TFEU?
2. Conferma la
Commissione l'operatività dello speciale regime delle Zone franche del Porto di
Trieste, nelle cui aree si devono poter compiere, in piena libertà, senza
alcuna discriminazione o percezione di dazi doganali o gravami se non quelli
applicati quale corrispettivo di servizi prestati, tutte le operazioni inerenti
lo sbarco, l'imbarco di materiali e merci, il loro deposito, la contrattazione,
e la trasformazione, anche a carattere industriale?
Testo della risposta:
IT
E-006217/2012
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(7.8.2012)
1.
L'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947,
al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale.
L'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione
all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del
TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli
derivanti dai servizi resi. Nell'ambito del diritto unionale tale posizione è
garantita dal funzionamento del porto quale zona franca a norma delle
disposizioni di legge dell'UE di cui in appresso.
2.
La zona franca di Trieste è una zona franca sottoposta a controllo di tipo
I. Ai sensi dell'articolo 166 del codice doganale comunitario è parte del
territorio doganale della Comunità in cui le merci extraunionali non sono
assoggettate a dazi doganali.
Tutte le operazioni che possono essere effettuate nella
zona franca di Trieste devono essere conformi alle disposizioni doganali.
A norma degli articoli 156 e 160 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006[1], gli Stati membri, tramite la
loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro responsabilità per quanto
riguarda la corretta applicazione, possono esentare dall'IVA le cessioni di
beni destinati a essere collocati in una zona franca e le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nella stessa.
[1] Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006.
mercoledì 19 dicembre 2012
Corte Costituzionale - sentenza n. 53/1964
1. - La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere e segnatamente se, con l'entrata in vigore di questo, sia venuta a cessare la sovranità italiana sul Territorio libero di Trieste e, nell'ipotesi che codesta cessazione abbia avuto luogo, come la sovranità dello Stato sia stata ripristinata o come si sia verificata la "riannessione" della zona A di quel Territorio allo Stato italiano.
Ritiene, infatti, la Corte che o si accolga la tesi, che appare preferibile, secondo la quale la sovranità italiana sul Territorio triestino non é mai cessata, o si accolga l'altra secondo la quale essa sovranità é stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano, la questione della conformità alla Costituzione dei poteri conferiti al Commissario generale del Governo, così come ora é sottoposta all'esame della Corte, non subisce modificazione di termini. É da considerare infatti che il persistere della sovranità italiana sul Territorio di Trieste o la successiva sua restaurazione non escludono che, nella zona A di questo Territorio, in seguito a straordinari eventi e ad accordi internazionali, si sia potuto legittimamente instaurare un regime particolare di amministrazione e di Governo, quale quello che si riassume nella figura e nei poteri del Commissario generale.
2. - Occorre, a questo fine, fare riferimento al Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, e ai presupposti che lo occasionarono: l'impossibilità di "tradurre in atto le clausole del Trattato di pace" e la volontà manifestata dalle Potenze occupanti di non assumere ulteriormente la responsabilità per l'amministrazione del Territorio di Trieste. In conseguenza di ciò fu concluso un "practical arrangement" o, come si esprime il testo italiano, furono adottate "misure pratiche", che si concretarono nel passaggio all'amministrazione italiana e a quella jugoslava, rispettivamente, della zona A e della zona B del Territorio triestino. Italia e Jugoslavia concordarono insieme, in uno "Statuto speciale" allegato al Memorandum, misure per assicurare, nelle zone che, in base alle disposizioni del Memorandum, passavano nella rispettiva sfera di amministrazione, "i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione". Si adottava pertanto una soluzione di carattere provvisorio e straordinario, conseguenza di uno stato di necessità, com'era del resto confermato anche dalla natura dell'atto diplomatico, col quale la si adottava, che é stato ritenuto anomalo ed eccezionale.
Il problema di fondo non veniva perciò né risoluto né pregiudicato. Per l'Italia questo problema significava l'ulteriore destino della zona B, di una parte, cioè, di territorio nazionale sulla quale l'Italia intendeva conservare e riaffermare i suoi diritti. Conforme a questa situazione e dettato dal proposito di salvaguardare queste esigenze giuridiche, storiche e politiche, fu il comportamento dello Stato italiano, che si espresse nel fatto che il Parlamento discusse intorno al Memorandum senza giungere ad adottare alcuna decisione, e nell'altro che i poteri esercitati mediante un Commissario generale del Governo nella zona passata all'amministrazione italiana si collegarono (o ne furono la continuazione) a quelli esercitati dai Comandi militari alleati prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace e, nella medesima forma e misura, dopo l'entrata in vigore di questo, giusta l'art. 1 dello "Strumento per il regime provvisorio del Territorio libero di Trieste", allegato al Trattato stesso, il quale appunto stabilisce che "fino all'assunzione dei poteri da parte del governatore, il Territorio libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza". In questo quadro va considerata la particolare natura ed estensione dei poteri del Commissario generale di Governo e segnatamente di quelli legislativi: continuazione dei poteri esercitati già dai Comandi alleati. Né questo comportamento dello Stato italiano dettato dalla straordinaria situazione del Territorio triestino, non assimilabile, o quanto meno non identificabile a quella dei territori in via di annessione dopo la prima guerra mondiale, fu contraddetto da talune necessarie misure e interventi legislativi dello Stato italiano direttamente efficaci nel Territorio triestino, che restò nella sua peculiare configurazione, senza che ne risultasse compromessa la posizione politica internazionale dell'Italia in materia. Sono questi i motivi che rendono non sostenibile la tesi illustrata dalla difesa della Società Arrigoni secondo la quale non sarebbe stato necessario un regime speciale per l'amministrazione della zona, che, a ben guardare, si risolve in una critica della valutazione del momento storico e della tutela degli interessi nazionali compiuta dallo Stato italiano nel 1954.
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