Puntata speciale della trasmissione "Punto Franco" su Antenna 3 Nord-Est (agosto 2001) dedicata ai dieci anni dell' occupazione alleata della città di Trieste ed alle questioni connesse.
Intervengono il giornalista triestino Tullio Mayer e il Maggiore inglese Norman Lister.
PRIMA PARTE:
SECONDA PARTE:
TERZA PARTE:
sabato 29 dicembre 2012
venerdì 28 dicembre 2012
il TLT nella concezione di Sidney Sonnino
Sidney Sonnino nel 1915 condusse le trattative con l'Austria Ungheria, per scongiurare l'ingresso in guerra dell'Italia.
L' 8 aprile 1915, nel corso di queste trattative, avanzò una proposta che, tra il resto, contemplava quanto segue:
Uno stato autonomo, demilitarizzata, con Porto Franco... suona familiare, no?
L' 8 aprile 1915, nel corso di queste trattative, avanzò una proposta che, tra il resto, contemplava quanto segue:
3°. La città di Trieste con il suo territorio, che verrà esteso al nord fino a comprendere Nabresina, in modo da confinare con la nuova frontiera italiana (art. 2) e al sud tanto da comprendere gli attuali distretti giudiziari di Capo di Istria e Pirano, saranno costituiti in uno Stato autonomo e indipendente nei riguardi politici internazionali militari, legislativi, finanziari e amministrativi, rinunziando l'Austria-Ungheria ad ogni sovranità su di esso. Dovrà restare porto franco. Non vi potranno entrare milizie né austro-ungariche né italiane. Esso si assumerà una quota parte del Debito Pubblico austriaco in ragione della sua popolazione.
Uno stato autonomo, demilitarizzata, con Porto Franco... suona familiare, no?
mercoledì 26 dicembre 2012
Risoluzione in Commissione 8-00193 presentata da ROBERTO ANTONIONE
fonte: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=57189&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27
La III Commissione (Affari esteri e comunitari), premesso che:
con l'allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all'interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;
va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;
appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpandole all'interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;
secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti «punti franchi» senza l'esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;
tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;
l'interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell'ufficio del contenzioso diplomatico;
l'amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;
vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel «punto franco» del porto vecchio di Trieste;
è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d'intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;
è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 8-00193
presentata daRisoluzione in Commissione 8-00193
ROBERTO ANTONIONE
mercoledì 18 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.685
mercoledì 18 luglio 2012 pubblicata nel bollettino n.685
La III Commissione (Affari esteri e comunitari), premesso che:
con l'allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all'interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;
va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;
appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpandole all'interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;
secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti «punti franchi» senza l'esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;
tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;
l'interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell'ufficio del contenzioso diplomatico;
l'amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;
vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel «punto franco» del porto vecchio di Trieste;
è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d'intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;
è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,
impegna il Governo
a chiarire la corretta interpretazione dei trattati internazionali sulle questioni di cui in premessa.
(8-00193) «Antonione, Menia, Rosato».
(8-00193) «Antonione, Menia, Rosato».
domenica 23 dicembre 2012
La Facoltà di Giurisprudenza e la questione di Trieste
Da http://giurisprudenza.units.it/storia-della-facolta:
Dopo il breve, drammatico periodo dell'occupazione jugoslava, dal 12 giugno del 1945 Trieste è amministrata dalle autorità militari anglo-americane di occupazione. A seguito del Trattato di pace con l'Italia, firmato il16 settembre 1947, tale occupazione si prolungava a titolo di regime provvisorio in vista della costituzione dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste come entità territoriale autonoma. Nonostante il regime di occupazione, i docenti dell'Università eleggevano, nel luglio del 1945, il prof. Salvatore Satta, ordinario di Diritto processuale civile, a Commissario per l'Università, riconosciuto quindi dalle autorità militari con il titolo di pro-rettore. Quindi, in applicazione della nuova legge italiana nel frattempo intervenuta, veniva eletto Rettore dal Corpo accademico, a partire dal 1° novembre 1946, Angelo Ermanno Cammarata, ordinario di Filosofia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza, destinato a rimanere in carica sino al 31 ottobre 1952. La linea coerentemente filoitaliana seguita dal rettore Cammarata, che si manifestava esteriormente con la esposizione del solo vessillo nazionale sugli edifici universitari, a esclusione di quello del Territorio Libero e delle Potenze occupanti, e l'affermazione costante dell'autonomia accademica, non mancarono di porlo in conflitto con le autorità di occupazione che, il 22 aprile 1947, ne disposero la revoca. L'Università venne allora presidiata dagli studenti e un tentativo di ingresso con la forza ad opera della polizia locale venne abbandonato di fronte al fermo invito del Rettore e di un groppo di docenti a ritirarsi. Le intransigenti prese di posizione del Corpo accademico contro la illegalità del provvedimento e la protesta dell'opinione pubblica cittadina e nazionale, nonché della stessa Assemblea costituente italiana, indussero infine, il 2 novembre 1947, le autorità di occupazione, a capo delle quali era nel frattempo stato posto un nuovo Comandante di Zona, a ritirare il provvedimento. Il Rettore Cammarata proseguì con coraggio nella sua azione a favore del ricongiungimento della città all'Italia: nella relazione sull'a.a. 1948-49, pronunciata il 4 dicembre 1949, avanzava per la prima volta la ben nota tesi della sopravvivenza della sovranità italiana nel territorio di Trieste, non essendosi in fatto prodotta la condizione del suo cessare, cioè la formazione del Territorio Libero di Trieste. Diversa tesi veniva nello stesso torno di tempo sviluppata da Manlio Udina, che reputava cessata la sovranità italiana per effetto del Trattato di pace, con la conseguente destinazione del territorio triestino, da considerarsi assoggettato a un regime di occupazione militare, senza essere nel frattempo soggetto a una sovranità statale, al costituendo nuovo ente o, nella ipotesi di riconosciuta impossibilità di detta soluzione, dovendosi attendere la disposizione di nuove norme a modifica del Trattato di pace. Gli eventi successivi, portando alla divisione tra amministrazione italiana e jugoslava del territorio triestino con il Memorandum di Londra del 1954, in fatto definitiva e riferentesi alla costituzione di piena sovranità territoriale come poi confermato dal Trattato di Osimo del 1975, testimoniano del maggior realismo della tesi di Udina, il che nulla toglie al valore politico oltreché ideale della tesi di Cammarata nelle circostanze in cui fu enunciata.
venerdì 21 dicembre 2012
L'ha detto Luigi Einaudi
Perché ci dovremmo battere? Povero il trentino, poverissimi il carso, l'Istria e la Dalmazia, inferiori a molte delle peggiori terre del regno.
Unica ricchezza, il porto di Trieste, il quale perderebbe però gran parte del suo valore nel giorno che fosse separato dal suo retroterra tedesco e slavo ed aggregato all'Italia, la quale stenta a dare alimento al suo vecchio e non ancora risorto porto di Venezia.
Trieste vive come un punto di intermediazione tra i porti d'oltremare e il retroterra slavo-tedesco. Sopprimere questo traffico vorrebbe dire ridurre Trieste ad un porto di pescatori. Slavi e tedeschi non ce lo permetterebbero. Un programma di sfruttamento del porto di Trieste a pro dell'italia ci apparecchierebbe nuove guerre a breve scadenza coi popoli vicini, che hanno bisogno del porto più settentrionale e più orientale dell'Adriatico.
Noi siamo convinti di non avere alcun diritto ad ipotecare per noi i vantaggi della posizione e della potenza economica di Trieste.
Se l'Italia, dopo averla conquistata, vorrà conservare Trieste, lo potrà fare soltanto a condizione di non voler sfruttare il porto a vantaggio esclusivo degli italiani.
Angariare gli slavi e i tedeschi, frastornare con dazi doganali e tariffe ferroviarie il traffico da Trieste verso le regioni rimaste all'Austria od assegnate alla nazione serbo-croata sarebbe un suicidio per noi. Sarebbe la rovina del porto di Trieste. Per il traffico dell'entroterra veneto-lombardo basta il porto di Venezia.
Unica ricchezza, il porto di Trieste, il quale perderebbe però gran parte del suo valore nel giorno che fosse separato dal suo retroterra tedesco e slavo ed aggregato all'Italia, la quale stenta a dare alimento al suo vecchio e non ancora risorto porto di Venezia.
Trieste vive come un punto di intermediazione tra i porti d'oltremare e il retroterra slavo-tedesco. Sopprimere questo traffico vorrebbe dire ridurre Trieste ad un porto di pescatori. Slavi e tedeschi non ce lo permetterebbero. Un programma di sfruttamento del porto di Trieste a pro dell'italia ci apparecchierebbe nuove guerre a breve scadenza coi popoli vicini, che hanno bisogno del porto più settentrionale e più orientale dell'Adriatico.
Noi siamo convinti di non avere alcun diritto ad ipotecare per noi i vantaggi della posizione e della potenza economica di Trieste.
Se l'Italia, dopo averla conquistata, vorrà conservare Trieste, lo potrà fare soltanto a condizione di non voler sfruttare il porto a vantaggio esclusivo degli italiani.
Angariare gli slavi e i tedeschi, frastornare con dazi doganali e tariffe ferroviarie il traffico da Trieste verso le regioni rimaste all'Austria od assegnate alla nazione serbo-croata sarebbe un suicidio per noi. Sarebbe la rovina del porto di Trieste. Per il traffico dell'entroterra veneto-lombardo basta il porto di Venezia.
Luigi Einaudi
giovedì 20 dicembre 2012
interrogazione alla Commissione Europea sul Porto Franco di Trieste
Testo dell'interrogazione:
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
E-006217/2012
alla Commissione
Articolo
117 del regolamento
Mara
Bizzotto (EFD)
Oggetto: Porto Franco di Trieste
Il Porto Libero di Trieste è stato istituito il 18
marzo 1719 dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come porto extraterritoriale per
lo sviluppo economico di tutte le Nazioni del centro Europa. Alla fine della
seconda guerra mondiale, con la sottoscrizione del Trattato di pace di Parigi
del 10 febbraio 1947 nell'allegato VIII e, in seguito, con il Memorandum di
Londra del 1954, è stato riconosciuto e disciplinato il regime del Porto Libero
di Trieste, attribuendogli lo status di Porto Franco internazionale, ovvero di
zona extraterritoriale ed extradoganale.
I principi sanciti dal Trattato di pace del 1947 e dal
Memorandum di Londra del 1954 vennero poi accolti nell'ordinamento giuridico
italiano con i decreti del Commissario Generale del Governo n. 29 del 19
gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959.
1. A tale
proposito può la Commissione confermare, come già affermato dal Presidente
dell'autorità portuale di Trieste, l'insussistenza di conflittualità normativa
tra il trattato CE e le materie regolate dal Trattato di pace del 1947 in virtù
dell'articolo 351 del TFEU?
2. Conferma la
Commissione l'operatività dello speciale regime delle Zone franche del Porto di
Trieste, nelle cui aree si devono poter compiere, in piena libertà, senza
alcuna discriminazione o percezione di dazi doganali o gravami se non quelli
applicati quale corrispettivo di servizi prestati, tutte le operazioni inerenti
lo sbarco, l'imbarco di materiali e merci, il loro deposito, la contrattazione,
e la trasformazione, anche a carattere industriale?
Testo della risposta:
IT
E-006217/2012
Risposta di Algirdas Šemeta
a nome della Commissione
(7.8.2012)
1.
L'allegato VIII del trattato di pace con l'Italia, del 10 febbraio 1947,
al suo articolo 1 stabilisce che il porto di Trieste è un porto extra doganale.
L'articolo 5, comma 2, dell'allegato VIII dispone che, in relazione
all’importazione o esportazione o transito nel Porto Libero, le autorità del
TLT non possono pretendere su tali merci dazi o pagamenti altri che quelli
derivanti dai servizi resi. Nell'ambito del diritto unionale tale posizione è
garantita dal funzionamento del porto quale zona franca a norma delle
disposizioni di legge dell'UE di cui in appresso.
2.
La zona franca di Trieste è una zona franca sottoposta a controllo di tipo
I. Ai sensi dell'articolo 166 del codice doganale comunitario è parte del
territorio doganale della Comunità in cui le merci extraunionali non sono
assoggettate a dazi doganali.
Tutte le operazioni che possono essere effettuate nella
zona franca di Trieste devono essere conformi alle disposizioni doganali.
A norma degli articoli 156 e 160 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006[1], gli Stati membri, tramite la
loro relativa legislazione nazionale e sotto la loro responsabilità per quanto
riguarda la corretta applicazione, possono esentare dall'IVA le cessioni di
beni destinati a essere collocati in una zona franca e le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nella stessa.
[1] Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006.
mercoledì 19 dicembre 2012
Corte Costituzionale - sentenza n. 53/1964
1. - La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere e segnatamente se, con l'entrata in vigore di questo, sia venuta a cessare la sovranità italiana sul Territorio libero di Trieste e, nell'ipotesi che codesta cessazione abbia avuto luogo, come la sovranità dello Stato sia stata ripristinata o come si sia verificata la "riannessione" della zona A di quel Territorio allo Stato italiano.
Ritiene, infatti, la Corte che o si accolga la tesi, che appare preferibile, secondo la quale la sovranità italiana sul Territorio triestino non é mai cessata, o si accolga l'altra secondo la quale essa sovranità é stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano, la questione della conformità alla Costituzione dei poteri conferiti al Commissario generale del Governo, così come ora é sottoposta all'esame della Corte, non subisce modificazione di termini. É da considerare infatti che il persistere della sovranità italiana sul Territorio di Trieste o la successiva sua restaurazione non escludono che, nella zona A di questo Territorio, in seguito a straordinari eventi e ad accordi internazionali, si sia potuto legittimamente instaurare un regime particolare di amministrazione e di Governo, quale quello che si riassume nella figura e nei poteri del Commissario generale.
2. - Occorre, a questo fine, fare riferimento al Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, e ai presupposti che lo occasionarono: l'impossibilità di "tradurre in atto le clausole del Trattato di pace" e la volontà manifestata dalle Potenze occupanti di non assumere ulteriormente la responsabilità per l'amministrazione del Territorio di Trieste. In conseguenza di ciò fu concluso un "practical arrangement" o, come si esprime il testo italiano, furono adottate "misure pratiche", che si concretarono nel passaggio all'amministrazione italiana e a quella jugoslava, rispettivamente, della zona A e della zona B del Territorio triestino. Italia e Jugoslavia concordarono insieme, in uno "Statuto speciale" allegato al Memorandum, misure per assicurare, nelle zone che, in base alle disposizioni del Memorandum, passavano nella rispettiva sfera di amministrazione, "i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione". Si adottava pertanto una soluzione di carattere provvisorio e straordinario, conseguenza di uno stato di necessità, com'era del resto confermato anche dalla natura dell'atto diplomatico, col quale la si adottava, che é stato ritenuto anomalo ed eccezionale.
Il problema di fondo non veniva perciò né risoluto né pregiudicato. Per l'Italia questo problema significava l'ulteriore destino della zona B, di una parte, cioè, di territorio nazionale sulla quale l'Italia intendeva conservare e riaffermare i suoi diritti. Conforme a questa situazione e dettato dal proposito di salvaguardare queste esigenze giuridiche, storiche e politiche, fu il comportamento dello Stato italiano, che si espresse nel fatto che il Parlamento discusse intorno al Memorandum senza giungere ad adottare alcuna decisione, e nell'altro che i poteri esercitati mediante un Commissario generale del Governo nella zona passata all'amministrazione italiana si collegarono (o ne furono la continuazione) a quelli esercitati dai Comandi militari alleati prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace e, nella medesima forma e misura, dopo l'entrata in vigore di questo, giusta l'art. 1 dello "Strumento per il regime provvisorio del Territorio libero di Trieste", allegato al Trattato stesso, il quale appunto stabilisce che "fino all'assunzione dei poteri da parte del governatore, il Territorio libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza". In questo quadro va considerata la particolare natura ed estensione dei poteri del Commissario generale di Governo e segnatamente di quelli legislativi: continuazione dei poteri esercitati già dai Comandi alleati. Né questo comportamento dello Stato italiano dettato dalla straordinaria situazione del Territorio triestino, non assimilabile, o quanto meno non identificabile a quella dei territori in via di annessione dopo la prima guerra mondiale, fu contraddetto da talune necessarie misure e interventi legislativi dello Stato italiano direttamente efficaci nel Territorio triestino, che restò nella sua peculiare configurazione, senza che ne risultasse compromessa la posizione politica internazionale dell'Italia in materia. Sono questi i motivi che rendono non sostenibile la tesi illustrata dalla difesa della Società Arrigoni secondo la quale non sarebbe stato necessario un regime speciale per l'amministrazione della zona, che, a ben guardare, si risolve in una critica della valutazione del momento storico e della tutela degli interessi nazionali compiuta dallo Stato italiano nel 1954.
martedì 18 dicembre 2012
diffida all'autorità giudiziaria italiana
Alcune decine di triestini, cittadini del Territorio Libero di Trieste, hanno consegnato i giorni scorsi una diffida all'autorità giudiziaria, contestandone aprioristicamente la competenza ed autorità a giudicarli.
Nota: si tratta per lo più di cittadini onesti, che non hanno nessun conto in sospeso con la giustizia (nè italiana nè del Territorio Libero di Trieste), ma ci tengono a "mettere i puntini sulle i" ed a ribadire quello che è un loro sacrosanto diritto.
Nella loro azione, hanno incontrato le solite, ovvie, quotidiane difficoltà a cui ognisuddito cittadino italiano è ormai assuefatto: "Non so se posso ricevere...", "Non è questo l'ufficio giusto ma non so indicarle quale sia", "Manca la marca da bollo", "Qui non siamo attrezzati per ricevere atti di questo tipo", ecc. ecc.
Insomma, le solite cose che di per sé sarebbero sufficienti a far decidere di rinunciare alla cittadinanza italiana, anche in assenza di alcun trattato internazionale...
Il testo della diffida:
Nota: si tratta per lo più di cittadini onesti, che non hanno nessun conto in sospeso con la giustizia (nè italiana nè del Territorio Libero di Trieste), ma ci tengono a "mettere i puntini sulle i" ed a ribadire quello che è un loro sacrosanto diritto.
Nella loro azione, hanno incontrato le solite, ovvie, quotidiane difficoltà a cui ogni
Insomma, le solite cose che di per sé sarebbero sufficienti a far decidere di rinunciare alla cittadinanza italiana, anche in assenza di alcun trattato internazionale...
Il testo della diffida:
Al Ministro di Giustizia della Repubblica Italiana
Al Presidente del Tribunale di Trieste
Al Presidente della Corte d’Appello di Trieste
Al Procuratore Generale di Trieste
Al Procuratore della Repubblica di Trieste
Al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste
Al Presidente della sezione G.I.P. del Tribunale di Trieste
Al Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trieste
Al Prefetto di Trieste - Ufficio Territoriale di Governo della Repubblica Italiana a Trieste
Oggetto: difetto di giurisdizione della Repubblica Italiana nella Zona A del Territorio Libero di Trieste
A tutti i fini di legge, e nel rispetto del Diritto internazionale vigente, si comunica che il sottoscritto contesta all’autorità giudiziaria italiana l’esercizio del potere giudiziario nel nome della Repubblica Italiana nella Zona A del Territorio Libero di Trieste per carenza di giurisdizione, infatti:
il Territorio Libero di Trieste è stato costituito dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 - tuttora pienamente in vigore - all’art. 21 quale Stato indipendente riconosciuto dalle potenze Alleate ed Associate e dall’Italia;
la sovranità italiana sul Territorio Libero di Trieste è cessata al momento dell’entrata in vigore del Trattato di Pace il 16 settembre del 1947 (art. 21 comma 2 del Trattato di Pace del 1947);
il Trattato di Pace è stato ratificato ed attuato dalla Repubblica Italiana che lo ha inserito nel proprio ordinamento (D.Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430) e non ne ha mai contestato la validità;
l’integrità e l’indipendenza del Territorio Libero di Trieste sono assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (art. 21 comma 1 Trattato di Pace del 1947).
Nel Territorio Libero di Trieste non è quindi imponibile l’ordinamento giuridico italiano avendo valore solo quanto previsto dal Trattato di Pace che ne regola il governo agli Allegati VI e VII.
Per quanto attiene al potere giudiziario l’art. 14 dell’Allegato VI prevede esplicitamente che i tribunali vengano istituiti nel rispetto delle leggi del Territorio Libero.
La protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione del Territorio Libero di Trieste, tra i quali il diritto al giudice naturale e all’equo processo, è garantita dal Trattato di Pace con competenza diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Lo Status giuridico di Trieste e del Territorio Libero di Trieste non può essere modificato e ne costituisce obbligo il rispetto per tutti i sottoscrittori del Trattato di Pace e per gli Stati membri delle Nazioni Unite.
Tutto ciò premesso, comunico che in tutti i procedimenti giudiziari, pendenti e/o passati in giudicato, avviati dall’autorità giudiziaria italiana per fatti avvenuti nella Zona A del Territorio Libero di Trieste, e in cui mi trovo ad essere parte in causa,sussiste il difetto assoluto di giurisdizione che come tale rientra nelle nullità insanabili, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
sabato 15 dicembre 2012
venerdì 14 dicembre 2012
L'Italia ha sovranità sul Territorio Libero di Trieste?
Estratto da una recente sentenza del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato:
2009, 2012 : TAR del Lazio, sent. n. 2677/09, Consiglio di Stato sent. n. 2780/12.
Infatti dopo poche righe insiste:
2009, 2012 : TAR del Lazio, sent. n. 2677/09, Consiglio di Stato sent. n. 2780/12.
Dev’essere quindi rilevato che a seguito del Memorandum di Londra, in tutto l’ambito territoriale dell’ex Zona di Trieste, ivi compreso il Porto Franco Vecchio, sussiste ora giurisdizione e sovranità dello Stato italiano, con i soli limiti derivanti dal rispetto del Trattato di Pace del 1947 e del Memorandum di Londra del 1954 inerenti al Porto Franco.Quindi, secondo il Consiglio di Stato la sovranità dell'Italia sul Territorio Libero di Trieste è sancita dal memorandum di Londra...
Infatti dopo poche righe insiste:
l’Allegato VIII al Trattato di pace del 1947 riconosce espressamente al TLT (ora dunque all’Italia che è ad esso subentrata per effetto del Memorandum di Londra del 1954) il potere di intervenire ed applicare le proprie leggi nel Porto Franco di Trieste (art. 4)Sarà il caso di rileggerselo con attenzione, il Memorandum...
Tutto parte da qui
Il testo sibillino che segue è quello del Decreto Legislativo con cui l'Italia, nel 1947, ha accettato integralmente il Trattato di Pace.
Segue, in fondo, la legge con cui lo stesso decreto è stato poi ratificato... con calma, nel 1952, 5 anni dopo.
Sia il decreto legislativo che la la legge di ratifica, secondo normattiva.it, sono ancora pienamente validi e vigenti.
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1430
Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (GU n.295 del 24-12-1947 )
Vigente al: 14-12-2012
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la legge 2 agosto 1947, n. 811;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1.
Piena, ed intera esecuzione e' data, all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.
Art. 2.
Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del Trattato di cui all'art. 1.
Art. 3.
L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 28 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - EINAUDI
- SCELBA - GRASSI - PELLA -
DEL VECCHIO - CINGOLANI -
GONELLA - TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - MERLIN - TOGNI
- FANFANI - MERZAGORA -
CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 117. - FRASCA
N.B. - Il Trattato di pace, di cui all'art. 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in separato supplemento ordinario.
LEGGE 25 novembre 1952, n. 3054
Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (GU n.10 del 14-1-1953 )
Testo in vigore dal: 29-1-1953 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Articolo unico.
Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, e' ratificato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - ZOLI - SEGNI - PELLA - SPATARO - PACCIARDI - MALVESTITI - FANFANI - LA MALFA - CAMPILLI - RUBINACCI - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Prefetti, Commissari Generali di Governo e di nuovo Prefetti
Sul sito della Prefettura di Trieste troviamo l'elenco dei funzionari che, dal 1922 ad oggi, si sono avvicendati nella carica di Prefetto di Trieste.
E si rileva un dettaglio curioso:
Ovvero:
E si rileva un dettaglio curioso:
Trieste entra a far parte del Regno d'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale
Prefetti del Regno
Gr. Uff. dott. Francesco CRISPO MONCADA 26.10.22 - 16.06.24
Gr. Uff. dott. Amedeo MORONI 17.06.24 - 05.12.25
Gr. Uff. dott. Giovanni GASTI 06.12.25 - 15.12.26
Gr. Uff. dott. Bruno FORNACIARI 16.12.26 - 15.07.29
Gr. Uff. dott. Ettore PORRO 16.07.29 - 15.01.33
Gr. Uff. avv. Carlo TIENGO 16.01.33 - 31.07.36
Gr. Uff. dott. Eolo REBUA 01.08.36 - 20.08.39
Gr. Uff. avv. Dino BORRI 21.08.39 - 12.06.41
Gr. Uff. Tullio TAMBURINI 23.06.41 - 25.07.43
Gr. Uff. dott. Giuseppe COCUZZA 26.07.43 - 08.09.43
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 26.10.1954 la Provincia di Trieste è stata governata dall'Amministrazione Anglo-Americana del G.M.A. - Governo Militare Alleato
Commissari Generali del Governo per il territorio di Trieste
Gr. Uff. dott. Giovanni PALAMARA 29.10.54 - 10.10.61
Cav. di Gr. Cr. dott. Libero MAZZA 11.10.61 - 22.05.64
Commissari del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e Prefetti di Trieste
Cav. di Gr. Cr.Dott. Libero MAZZA dal 23.5.1964 al 24.8.1966
Dott. Lino CAPPELLINI dal 25.8.1966 al 7.9.1971
Dott. Nicola ABBRESCIA dal 10.9.1971 al 24.7.1973
[...]
Ovvero:
- fino all' 8 settembre 1943, la carica è di "Prefetto del Regno" (OK)
- dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 26.10.1954 la Provincia di Trieste è stata governata dall'Amministrazione Anglo-Americana del G.M.A. - Governo Militare Alleato (OK - anche se si potrebbe trovare da ridire su quel "governata")
- dal 29/10/1954 al 22/5/1964 la carica è di "Commissario Generale di Governo per il territorio di Trieste" (e ci può stare...)
- ed al 23/5/1964, improvvisamente, la carica diventa di "Prefetto"
Sorge quindi spontanea la domanda: cosa è successo il 23 maggio 1964, che ha permesso di cambiare la carica del Cav. Libero Mazza da "Commissario Generale di Governo per il territorio di Trieste" a "prefetto" ?
gioco di società con la legislazione italiana
Vi propongo un gioco di società.
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Precisamente andate sul motore di ricerca avanzata, selezionate ""Parole nel testo" "contengono" "la seguente frase" ed inserite come chiave "territorio libero di Trieste".
Troveremo 45 atti (dei quali vi riporto in fondo l'elenco).
Bene, adesso si tratta di andare a spulciarli uno per uno, vedere cosa dicono di bello, e magari scoprire che c'è qualche dettaglio interessante...
Se trovate qualcosa di notevole, segnalatemelo nei commenti: io ci farò un post...
Buona lettura!
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010, n. 248
Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (10G0249) (GU n.20 del 26-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 18 )
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212
Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 276 )
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0146) (GU n.176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174 )
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179
Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (09G0187) (GU n.290 del 14-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 234 )
LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (GU n.195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196 )
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n.147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (GU n.176 del 31-7-2007 )
LEGGE 29 gennaio 1994, n. 98
Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero". (GU n.33 del 10-2-1994 )
LEGGE 22 ottobre 1981, n. 593
Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra. (GU n.294 del 26-10-1981 )
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero. (GU n.40 del 11-2-1980 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. 772
Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73). (GU n.292 del 26-10-1977 )
LEGGE 24 gennaio 1977, n. 14
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226. (GU n.33 del 4-2-1977 )
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra. (GU n.270 del 28-10-1967 )
LEGGE 30 marzo 1965, n. 226
Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945. (GU n.90 del 9-4-1965 )
LEGGE 2 marzo 1963, n. 387
Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1953, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (GU n.90 del 3-4-1963 )
LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1406
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (GU n.9 del 11-1-1962 - Suppl. Ordinario )
LEGGE 11 giugno 1960, n. 885
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957. (GU n.210 del 29-8-1960 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1959, n. 1017
Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica nel Territorio Libero di Trieste. (GU n.293 del 4-12-1959 )
LEGGE 18 marzo 1958, n. 269
Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (GU n.86 del 10-4-1958 )
LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1588
Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi a Roma il 31 marzo 1955: a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note; b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note; c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note. (GU n.32 del 5-2-1957 - Suppl. Ordinario n. 320 )
LEGGE 17 aprile 1956, n. 561
Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (GU n.156 del 25-6-1956 )
LEGGE 28 agosto 1954, n. 961
Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (GU n.243 del 21-10-1954 )
LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (GU n.299 del 31-12-1953 - Suppl. Ordinario n. 2991 )
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 73
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (GU n.57 del 9-3-1953 )
LEGGE 31 luglio 1952, n. 1131
Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio. (GU n.207 del 6-9-1952 )
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (GU n.153 del 7-7-1951 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1951, n. 172
Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise. (GU n.69 del 24-3-1951 - Suppl. Ordinario )
LEGGE 8 luglio 1950, n. 934
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. (GU n.278 del 4-12-1950 - Suppl. Ordinario )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 521
Approvazione dell'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Gran Bretagna effettuato in Roma il 26 novembre 1948. (GU n.190 del 20-8-1949 )
LEGGE 18 giugno 1949, n. 385
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (GU n.157 del 12-7-1949 - Suppl. Ordinario )
LEGGE 8 marzo 1949, n. 75
Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (GU n.67 del 23-3-1949 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948, n. 1630
Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti d'America relativo a Trieste, concluso a Roma il 9 marzo 1948. (GU n.47 del 26-2-1949 )
LEGGE 4 agosto 1948, n. 1108
Ratifica ed esecutorieta' dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948. (GU n.194 del 21-8-1948 - Suppl. Ordinario )
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 525
Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi". (GU n.121 del 26-5-1948 )
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 466
Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito il 17 aprile 1947. (GU n.114 del 18-5-1948 - Suppl. Ordinario )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 226
Circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari. (GU n.84 del 9-4-1948 )
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. 1703
Determinazione della circoscrizione territoriale del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Giulia ed Alto Veneto, la cui sede e' trasferita a Venezia. (GU n.49 del 27-2-1948 )
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1619
Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria. (GU n.26 del 2-2-1948 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1547
Modificazioni degli articoli 144 e 318 del Codice della navigazione a favore di cittadini e societa' del Territorio libero di Trieste. (GU n.13 del 17-1-1948 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1249
Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengano cittadini del Territorio Libero di Trieste. (GU n.269 del 22-11-1947 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1064
Disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano ad amministrazioni del Territorio libero di Trieste. (GU n.236 del 14-10-1947 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1063
Norme per l'esercizio delle libero professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste. (GU n.236 del 14-10-1947 )
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1993, n. 299
Regolamento recante sostituzione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 23 marzo 1992, n. 304, che detta disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.189 del 13-8-1993 - Suppl. Ordinario n. 71 )
DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1992, n. 304
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione. (GU n.131 del 5-6-1992 - Suppl. Ordinario n. 83 )
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Troveremo 45 atti (dei quali vi riporto in fondo l'elenco).
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Buona lettura!
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010, n. 248
Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (10G0249) (GU n.20 del 26-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 18 )
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212
Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 276 )
LEGGE 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0146) (GU n.176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174 )
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179
Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (09G0187) (GU n.290 del 14-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 234 )
LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (GU n.195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196 )
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n.147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (GU n.176 del 31-7-2007 )
LEGGE 29 gennaio 1994, n. 98
Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero". (GU n.33 del 10-2-1994 )
LEGGE 22 ottobre 1981, n. 593
Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra. (GU n.294 del 26-10-1981 )
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero. (GU n.40 del 11-2-1980 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. 772
Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73). (GU n.292 del 26-10-1977 )
LEGGE 24 gennaio 1977, n. 14
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226. (GU n.33 del 4-2-1977 )
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra. (GU n.270 del 28-10-1967 )
LEGGE 30 marzo 1965, n. 226
Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945. (GU n.90 del 9-4-1965 )
LEGGE 2 marzo 1963, n. 387
Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1953, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (GU n.90 del 3-4-1963 )
LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1406
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (GU n.9 del 11-1-1962 - Suppl. Ordinario )
LEGGE 11 giugno 1960, n. 885
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957. (GU n.210 del 29-8-1960 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1959, n. 1017
Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica nel Territorio Libero di Trieste. (GU n.293 del 4-12-1959 )
LEGGE 18 marzo 1958, n. 269
Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. (GU n.86 del 10-4-1958 )
LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1588
Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi a Roma il 31 marzo 1955: a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note; b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note; c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note; d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note. (GU n.32 del 5-2-1957 - Suppl. Ordinario n. 320 )
LEGGE 17 aprile 1956, n. 561
Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (GU n.156 del 25-6-1956 )
LEGGE 28 agosto 1954, n. 961
Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (GU n.243 del 21-10-1954 )
LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (GU n.299 del 31-12-1953 - Suppl. Ordinario n. 2991 )
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 73
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (GU n.57 del 9-3-1953 )
LEGGE 31 luglio 1952, n. 1131
Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio. (GU n.207 del 6-9-1952 )
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (GU n.153 del 7-7-1951 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1951, n. 172
Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise. (GU n.69 del 24-3-1951 - Suppl. Ordinario )
LEGGE 8 luglio 1950, n. 934
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. (GU n.278 del 4-12-1950 - Suppl. Ordinario )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 521
Approvazione dell'Accordo di pagamento fra l'Italia e la Gran Bretagna effettuato in Roma il 26 novembre 1948. (GU n.190 del 20-8-1949 )
LEGGE 18 giugno 1949, n. 385
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (GU n.157 del 12-7-1949 - Suppl. Ordinario )
LEGGE 8 marzo 1949, n. 75
Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (GU n.67 del 23-3-1949 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948, n. 1630
Approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti d'America relativo a Trieste, concluso a Roma il 9 marzo 1948. (GU n.47 del 26-2-1949 )
LEGGE 4 agosto 1948, n. 1108
Ratifica ed esecutorieta' dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948. (GU n.194 del 21-8-1948 - Suppl. Ordinario )
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 525
Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi". (GU n.121 del 26-5-1948 )
DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 466
Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito il 17 aprile 1947. (GU n.114 del 18-5-1948 - Suppl. Ordinario )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 226
Circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari. (GU n.84 del 9-4-1948 )
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1947, n. 1703
Determinazione della circoscrizione territoriale del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Giulia ed Alto Veneto, la cui sede e' trasferita a Venezia. (GU n.49 del 27-2-1948 )
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1619
Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria. (GU n.26 del 2-2-1948 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1547
Modificazioni degli articoli 144 e 318 del Codice della navigazione a favore di cittadini e societa' del Territorio libero di Trieste. (GU n.13 del 17-1-1948 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1249
Riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani che divengano cittadini del Territorio Libero di Trieste. (GU n.269 del 22-11-1947 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1064
Disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano ad amministrazioni del Territorio libero di Trieste. (GU n.236 del 14-10-1947 )
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947, n. 1063
Norme per l'esercizio delle libero professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste. (GU n.236 del 14-10-1947 )
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1993, n. 299
Regolamento recante sostituzione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 23 marzo 1992, n. 304, che detta disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.189 del 13-8-1993 - Suppl. Ordinario n. 71 )
DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1992, n. 304
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del tesoro e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione. (GU n.131 del 5-6-1992 - Suppl. Ordinario n. 83 )
giovedì 13 dicembre 2012
Documenti italiani sul Territorio Libero di Trieste - 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1959, n. 1017
Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica nel Territorio Libero di Trieste. (GU n.293 del 4-12-1959 )
Quindi, il 30 settembre 1959 ancora si parla di Territorio Libero di Trieste...
Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica nel Territorio Libero di Trieste. (GU n.293 del 4-12-1959 )
N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, per il comune di Duino (ora Duino Aurisina).
Per effetto di tale revoca il Territorio Libero di Trieste, allo stato attuale, non ha piu' Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 72. - VILLA
Quindi, il 30 settembre 1959 ancora si parla di Territorio Libero di Trieste...
progettiamo il porto del Territorio Libero di Trieste (conferenza)
conferenza "Progettiamo il porto del TLT", organizzata il 7/12/2012 dal Movimento Trieste Libera:
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Solo i paracarri non cambiano idea...
Si entra in periodo di campagna elettorale, ed ecco alcuni precipitosi (quanto prevedibili) eccellenti dietrofront in merito all'opportunità di realizzare il rigassificatore di Zaule...
Documenti italiani sul Territorio Libero di Trieste - 3
Camera dei Deputati
Risoluzione n. 7-00886 Antonione: Sull’interpretazione dell’allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste.
NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La III Commissione (Affari esteri e comunitari), premesso che:
con l’allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all’interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;
va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;
appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpandole all’interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;
secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti « punti franchi » senza l’esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;
tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;
l’interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell’ufficio del contenzioso diplomatico;
l’amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;
vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel « punto franco » del porto vecchio di Trieste;
è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d’intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;
è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,
impegna il Governo a chiarire la corretta interpretazione dei trattati internazionali sulle questioni di cui
in premessa.
(8-00193) « Antonione, Menia, Rosato »
Risoluzione n. 7-00886 Antonione: Sull’interpretazione dell’allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste.
NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La III Commissione (Affari esteri e comunitari), premesso che:
con l’allegato VIII del trattato di pace del 1947 venivano costituite nel porto di Trieste alcune aree all’interno delle quali era consentito il traffico ed eventualmente la trasformazione delle merci in regime di esenzione doganale;
va ribadita la necessità di mantenere queste aree per favorire le operatività in essere e possibilmente svilupparne delle nuove;
appare necessario modificare tali zone spostandole e o accorpandole all’interno delle strutture portuali e o retroportuali che consentano una loro ottimizzazione economica e commerciale;
secondo alcune interpretazioni giuridiche nessuno può modificare o spostare i cosiddetti « punti franchi » senza l’esplicito consenso di tutte le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di Pace del 1947;
tale interpretazione è, ad avviso dei firmatari del presente atto, totalmente errata anche alla luce di numerosi e ripetuti episodi che hanno visto il prefetto di Trieste e commissario di Governo disporre sospensioni e spostamenti di tali aree con un semplice decreto prefettizio;
l’interpretazione corretta è quella che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa così come più volte affermato dal Ministro degli affari esteri e dai funzionari dell’ufficio del contenzioso diplomatico;
l’amministrazione comunale tramite il sindaco ha ripetutamente sollecitato una puntuale definizione della questione al fine di elaborare le opportune strategie di sviluppo della città e del suo porto;
vanno considerate le nuove esigenze operative legate anche a particolari vincoli architettonici insistenti su alcune importanti infrastrutture localizzate in particolare nel « punto franco » del porto vecchio di Trieste;
è indispensabile che a tale scopo siano gli enti locali ad assumere autonomamente le scelte più idonee d’intesa con le linee strategiche di sviluppo nazionale;
è essenziale per lo sviluppo economico della città di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia e più in generale per il nostro Paese una ridefinizione di tali superfici,
impegna il Governo a chiarire la corretta interpretazione dei trattati internazionali sulle questioni di cui
in premessa.
(8-00193) « Antonione, Menia, Rosato »
Documenti italiani sul Territorio Libero di Trieste - 2
Camera dei Deputati Risoluzione n. 8-00193 del 18 luglio 2012
Discussione
Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari
esteri, Marta Dassù.
La seduta comincia alle 14.45.
7-00886 Antonione: Sull’interpretazione dell’allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di
Trieste.
(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00193).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) motiva la presentazione della risoluzione in titolo, sottoscritta dai deputati triestini e condivisa dalle istituzioni locali, sulla base dell’esigenza di superare la paralisi decisionale dovuta alle difformi interpretazioni circa la situazione giuridica dei punti franchi del porto di Trieste. Ricostruisce la relativa vicenda storico-giuridica, a partire dal Trattato di Pace del 1947, che prevedeva l’istituzione del Territorio libero di Trieste come area sottoposta alla sovranità internazionale, proseguendo con il Memorandum di Londra del 1954, a cui risale la formalizzazione delle zone A e B, fino ai Trattati di Osimo e di Roma, rispettivamente del 1975 e del 1984.
Nel richiamare come l’allargamento dell’Unione europea abbia ormai annullato i vecchi confini e mutato radicalmente il quadro di riferimento, sottolinea la necessità di fare chiarezza sul regime giuridico relativo ai porti franchi in vista di una loro ricollocazione più funzionale all’organizzazione portuale. Auspica che il Governo accolga la risoluzione da lui presentata per garantire certezza del diritto ad una preziosa risorsa dell’economia non solo locale ovvero nazionale, ma europea.
Il sottosegretario Marta DASSÙ, nell’esprimere il consenso del Governo sul testo della risoluzione in esame, ove il dispositivo sia riformulato arrestandosi alla parola « premessa », ricorda che l’articolo 34 dell’Allegato VI al Trattato di Pace di Parigi del 1947 prevedeva la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un Porto Franco amministrato in conformità alle disposizioni contenute nello strumento internazionale costituente l’Allegato VIII al Trattato. Con il Memorandum di Londra del 1954, lo stato Italiano è subentrato nella titolarità delle funzioni e dei compiti sul Porto Franco al Territorio libero di Trieste. Infatti, a partire da
quella data, si è impegnato a mantenere ed amministrare il funzionamento del Porto in armonia con gli artt. da 1 a 20 del Trattato di Pace del 1947.
Con il Trattato di Osimo del 1975 è stata poi definitivamente sancita la spartizione dell’ex Territorio Libero di Trieste. Il Porto Franco è al di fuori della linea doganale ma entro i confini politici italiani. Si tratta di un’entità caratterizzata da un regime internazionale di franchigia e, tuttavia, assorbita nella sfera delle competenze generali dello Stato sovrano.
Posto quindi che sull’Italia grava l’obbligo internazionale di continuare a mantenere le facilitazioni doganali e normative in termini di libertà e eguaglianza che sono tipiche del regime consuetudinario dei porti franchi, osserva che, allo stesso tempo, l’obbligo non implica l’immodificabilità assoluta dei punti franchi. La facoltà
di estendere le zone franche è infatti palesemente prevista sia dall’articolo 3, comma 4 dell’Allegato VIII del Trattato di Pace, per cui: « Nel caso in cui sia necessario di allargare l’area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto franco con decisione del Consiglio del Governo e con l’approvazione
dell’Assemblea popolare », sia dall’articolo 16 del Decreto n. 29 del 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste per cui: « L’area del « Porto Franco » potrà essere estesa,
qualora ciò sia ritenuto necessario nell’interesse del traffico e dello sviluppo economico del porto ».
Sulla base di tali considerazioni, ritiene anzitutto corretta l’interpretazione che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa. Quanto all’ipotesi di spostare o accorpare le aree
franche all’interno di strutture portuali o retro-portuali, fa presente che nessuna norma dell’allegato VIII del Trattato di Pace prevede espressamente tale facoltà e nessuno spunto, inoltre, offre la lettera del
Memorandum di Londra del 1954. Ciononostante, ritiene possibile proporre una duplice interpretazione del termine « allargare »: una, più stretta e letterale, che prevede esclusivamente la possibilità di
ampliare le aree già esistenti nei luoghi prestabiliti, e un’altra, più dinamica, che include la possibilità di spostare tali zone, garantendo, tuttavia, l’uso di tali strutture portuali in condizioni di parità per tutto il commercio internazionale, come è usuale negli altri porti liberi del mondo, nel rispetto dei limiti previsti e stabiliti dall’Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947.
Dichiara che al Governo appare preferibile la seconda interpretazione – ovvero quella che include la possibilità di spostare le zone franche garantendo l’uso di tali strutture portuali in condizioni di parità
per tutto il commercio internazionale – poiché consente l’evoluzione delle strutture portuali senza pregiudicare le funzionalità del Porto, che mantiene sempre le caratteristiche di porto franco, e quindi
senza contrastare con lo spirito e la finalità del Trattato di pace e dei successivi strumenti internazionali e senza esporre il nostro Paese a fondate contestazioni da parte delle altre Parti contraenti del Trattato.
Infine, dal punto di vista del potere decisorio (normativo od amministrativo che sia) sul porto franco triestino, ricorda che il porto franco di Trieste non ha oggi uno status internazionale, essendo del tutto sottoposto alla sovranità italiana, la quale è però limitata dalla necessità, sancita dagli strumenti internazionali sopra richiamati, di garantire la libertà di utilizzo di alcune parti del porto e delle relative strutture portuali secondo la prassi dei porti franchi, così come si è espressa la giurisprudenza italiana che ha sempre riconosciuto i punti franchi triestini come ricompresi nel territorio italiano ma qualificandoli di extradoganalità. Ne consegue che la riduzione o l’eliminazione dei punti franchi potrebbe legittimamente avere luogo solo con il consenso degli altri Stati nei confronti dei quali l’obbligo è stato da ultimo assunto con il Memorandum del 1954 e con l’accordo di cooperazione economica bilaterale siglato nel 1975 con la Jugoslavia (cui è succeduta la Slovenia). Per contro, altre diverse disposizioni sui punti franchi tali da non alterare la funzione del porto franco di Trieste possono rientrare nelle competenze delle autorità centrali o locali italiane conformemente al diritto interno e nel rispetto di altre norme interne rilevanti, come ad esempio quelle in materia urbanistica, ovvero di protezione ambientale.
Roberto MENIA (FLpTP), manifestando vivo apprezzamento per la posizione assunta dal Governo, rievoca le origine storiche del porto franco triestino ed i suoi successivi sviluppi. Al riguardo, lamenta come una sorta di maledizione gravi sul destino portuale della città di Trieste.
Osserva, infatti, che l’area attualmente occupata dal porto franco risulta poco utilizzata, anche per il perdurare dell’incertezza sul quadro normativo di riferimento.
Alla luce delle dichiarazioni del Governo, auspica che si possa risolvere rapidamente la situazione di immobilità sinora delineatasi, individuando nuovi siti per l’attività del porto franco. Come elemento di conferma circa la scarsa plausibilità di interpretazioni eccessivamente rigide degli accordi vigenti, cita il fatto
che il Trattato di Osimo prevede il divieto di modifiche alle circoscrizioni amministrative, previsione ampiamente superata con la creazione di due nuove realtà statali, Slovenia e Croazia, e, successivamente, con l’ingresso della prima, e fra poco anche della seconda, nell’Unione europea.
Rinnovando il proprio apprezzamento per le affermazioni del Governo, sottolinea l’importanza che esse siano portate avanti con impegno in tutte le sedi necessarie.
Ettore ROSATO (PD) ringraziando il rappresentante del Governo, rileva che il porto franco rappresenta un indubbio valore per la città di Trieste e che non può invece trasformarsi in un vincolo.
Osserva che il trasferimento dall’attuale sede consentirebbe l’utilizzo per altre finalità di un’area di notevole valore, permettendo di sbloccare investimenti per quasi un miliardo di euro che rappresenterebbero un fondamentale fattore di sviluppo economico per tutto la regione nord orientale. Sottolinea in proposito l’importanza di uno sforzo collegiale da parte di tutte le amministrazioni interessate, a cominciare dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e da quello dell’ambiente, per individuare rapidamente le soluzioni idonee.
Franco FRATTINI (PdL), intervenendo a sostegno della risoluzione in titolo ricorda che la questione del porto di Trieste fu oggetto di particolare studio da parte del Ministero degli affari esteri negli anni
in cui ne ha ricoperto la titolarità, nell’ottica di promuovere importanti investimenti stranieri che avrebbero potuto portare allo sviluppo di un traffico di circa 10 milioni di conteiners. Ricorda come proprio l’eventuale inamovibilità dei punti franchi abbia costituito una remora al progresso di tali progetti e plaude quindi alla posizione ribadita dal Governo oggi, sulla base degli studi a suo tempo compiuti, sollecitando il Governo stesso a riprendere le trattative già intercorse, anche al fine di non essere da meno rispetto alla concorrenza della Slovenia.
Stefano STEFANI, presidente, nel dichiarare il suo profondo affetto per la città di Trieste, condivide le considerazioni del collega Frattini, anche con riferimento alla concorrenza della Slovenia che è già stata
favorita dall’aumento della tassazione sul naviglio da diporto. Quanto all’importanza dei punti franchi, sottolinea quanto un paese come la Svizzera ne abbia storicamente tratto profitto.
Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI), nel riformulare la risoluzione di cui è primo firmatario secondo la proposta del rappresentante del Governo, lo ringrazia per il contributo di chiarezza fornito nel suo puntuale e preciso intervento. Ringrazia anche l’ex Ministro Frattini per le considerazioni svolte in ordine allo sviluppo strategico del porto di Trieste, osservando come siano oggi importanti per la nostra economia gli investimenti stranieri ed augurandosi che non abbiano a ripetersi spiacevoli episodi che hanno in passato inciso negativamente sulle aspirazioni della città giuliana a candidature per grandi eventi internazionali largamente
dovuti proprio alle problematiche appena evidenziate.
Il sottosegretario Marta DASSÙ assicura che provvederà a sensibilizzare anche il Ministero per lo sviluppo economico circa le possibilità di attrarre nuovi investimenti stranieri sul porto di Trieste, secondo quanto prospettato dall’onorevole Frattini e ripreso dagli onorevoli Stefani e Antonione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il n. 8-00193 (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.15.
Discussione
Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari
esteri, Marta Dassù.
La seduta comincia alle 14.45.
7-00886 Antonione: Sull’interpretazione dell’allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di
Trieste.
(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00193).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) motiva la presentazione della risoluzione in titolo, sottoscritta dai deputati triestini e condivisa dalle istituzioni locali, sulla base dell’esigenza di superare la paralisi decisionale dovuta alle difformi interpretazioni circa la situazione giuridica dei punti franchi del porto di Trieste. Ricostruisce la relativa vicenda storico-giuridica, a partire dal Trattato di Pace del 1947, che prevedeva l’istituzione del Territorio libero di Trieste come area sottoposta alla sovranità internazionale, proseguendo con il Memorandum di Londra del 1954, a cui risale la formalizzazione delle zone A e B, fino ai Trattati di Osimo e di Roma, rispettivamente del 1975 e del 1984.
Nel richiamare come l’allargamento dell’Unione europea abbia ormai annullato i vecchi confini e mutato radicalmente il quadro di riferimento, sottolinea la necessità di fare chiarezza sul regime giuridico relativo ai porti franchi in vista di una loro ricollocazione più funzionale all’organizzazione portuale. Auspica che il Governo accolga la risoluzione da lui presentata per garantire certezza del diritto ad una preziosa risorsa dell’economia non solo locale ovvero nazionale, ma europea.
Il sottosegretario Marta DASSÙ, nell’esprimere il consenso del Governo sul testo della risoluzione in esame, ove il dispositivo sia riformulato arrestandosi alla parola « premessa », ricorda che l’articolo 34 dell’Allegato VI al Trattato di Pace di Parigi del 1947 prevedeva la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un Porto Franco amministrato in conformità alle disposizioni contenute nello strumento internazionale costituente l’Allegato VIII al Trattato. Con il Memorandum di Londra del 1954, lo stato Italiano è subentrato nella titolarità delle funzioni e dei compiti sul Porto Franco al Territorio libero di Trieste. Infatti, a partire da
quella data, si è impegnato a mantenere ed amministrare il funzionamento del Porto in armonia con gli artt. da 1 a 20 del Trattato di Pace del 1947.
Con il Trattato di Osimo del 1975 è stata poi definitivamente sancita la spartizione dell’ex Territorio Libero di Trieste. Il Porto Franco è al di fuori della linea doganale ma entro i confini politici italiani. Si tratta di un’entità caratterizzata da un regime internazionale di franchigia e, tuttavia, assorbita nella sfera delle competenze generali dello Stato sovrano.
Posto quindi che sull’Italia grava l’obbligo internazionale di continuare a mantenere le facilitazioni doganali e normative in termini di libertà e eguaglianza che sono tipiche del regime consuetudinario dei porti franchi, osserva che, allo stesso tempo, l’obbligo non implica l’immodificabilità assoluta dei punti franchi. La facoltà
di estendere le zone franche è infatti palesemente prevista sia dall’articolo 3, comma 4 dell’Allegato VIII del Trattato di Pace, per cui: « Nel caso in cui sia necessario di allargare l’area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto franco con decisione del Consiglio del Governo e con l’approvazione
dell’Assemblea popolare », sia dall’articolo 16 del Decreto n. 29 del 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste per cui: « L’area del « Porto Franco » potrà essere estesa,
qualora ciò sia ritenuto necessario nell’interesse del traffico e dello sviluppo economico del porto ».
Sulla base di tali considerazioni, ritiene anzitutto corretta l’interpretazione che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa. Quanto all’ipotesi di spostare o accorpare le aree
franche all’interno di strutture portuali o retro-portuali, fa presente che nessuna norma dell’allegato VIII del Trattato di Pace prevede espressamente tale facoltà e nessuno spunto, inoltre, offre la lettera del
Memorandum di Londra del 1954. Ciononostante, ritiene possibile proporre una duplice interpretazione del termine « allargare »: una, più stretta e letterale, che prevede esclusivamente la possibilità di
ampliare le aree già esistenti nei luoghi prestabiliti, e un’altra, più dinamica, che include la possibilità di spostare tali zone, garantendo, tuttavia, l’uso di tali strutture portuali in condizioni di parità per tutto il commercio internazionale, come è usuale negli altri porti liberi del mondo, nel rispetto dei limiti previsti e stabiliti dall’Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947.
Dichiara che al Governo appare preferibile la seconda interpretazione – ovvero quella che include la possibilità di spostare le zone franche garantendo l’uso di tali strutture portuali in condizioni di parità
per tutto il commercio internazionale – poiché consente l’evoluzione delle strutture portuali senza pregiudicare le funzionalità del Porto, che mantiene sempre le caratteristiche di porto franco, e quindi
senza contrastare con lo spirito e la finalità del Trattato di pace e dei successivi strumenti internazionali e senza esporre il nostro Paese a fondate contestazioni da parte delle altre Parti contraenti del Trattato.
Infine, dal punto di vista del potere decisorio (normativo od amministrativo che sia) sul porto franco triestino, ricorda che il porto franco di Trieste non ha oggi uno status internazionale, essendo del tutto sottoposto alla sovranità italiana, la quale è però limitata dalla necessità, sancita dagli strumenti internazionali sopra richiamati, di garantire la libertà di utilizzo di alcune parti del porto e delle relative strutture portuali secondo la prassi dei porti franchi, così come si è espressa la giurisprudenza italiana che ha sempre riconosciuto i punti franchi triestini come ricompresi nel territorio italiano ma qualificandoli di extradoganalità. Ne consegue che la riduzione o l’eliminazione dei punti franchi potrebbe legittimamente avere luogo solo con il consenso degli altri Stati nei confronti dei quali l’obbligo è stato da ultimo assunto con il Memorandum del 1954 e con l’accordo di cooperazione economica bilaterale siglato nel 1975 con la Jugoslavia (cui è succeduta la Slovenia). Per contro, altre diverse disposizioni sui punti franchi tali da non alterare la funzione del porto franco di Trieste possono rientrare nelle competenze delle autorità centrali o locali italiane conformemente al diritto interno e nel rispetto di altre norme interne rilevanti, come ad esempio quelle in materia urbanistica, ovvero di protezione ambientale.
Roberto MENIA (FLpTP), manifestando vivo apprezzamento per la posizione assunta dal Governo, rievoca le origine storiche del porto franco triestino ed i suoi successivi sviluppi. Al riguardo, lamenta come una sorta di maledizione gravi sul destino portuale della città di Trieste.
Osserva, infatti, che l’area attualmente occupata dal porto franco risulta poco utilizzata, anche per il perdurare dell’incertezza sul quadro normativo di riferimento.
Alla luce delle dichiarazioni del Governo, auspica che si possa risolvere rapidamente la situazione di immobilità sinora delineatasi, individuando nuovi siti per l’attività del porto franco. Come elemento di conferma circa la scarsa plausibilità di interpretazioni eccessivamente rigide degli accordi vigenti, cita il fatto
che il Trattato di Osimo prevede il divieto di modifiche alle circoscrizioni amministrative, previsione ampiamente superata con la creazione di due nuove realtà statali, Slovenia e Croazia, e, successivamente, con l’ingresso della prima, e fra poco anche della seconda, nell’Unione europea.
Rinnovando il proprio apprezzamento per le affermazioni del Governo, sottolinea l’importanza che esse siano portate avanti con impegno in tutte le sedi necessarie.
Ettore ROSATO (PD) ringraziando il rappresentante del Governo, rileva che il porto franco rappresenta un indubbio valore per la città di Trieste e che non può invece trasformarsi in un vincolo.
Osserva che il trasferimento dall’attuale sede consentirebbe l’utilizzo per altre finalità di un’area di notevole valore, permettendo di sbloccare investimenti per quasi un miliardo di euro che rappresenterebbero un fondamentale fattore di sviluppo economico per tutto la regione nord orientale. Sottolinea in proposito l’importanza di uno sforzo collegiale da parte di tutte le amministrazioni interessate, a cominciare dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e da quello dell’ambiente, per individuare rapidamente le soluzioni idonee.
Franco FRATTINI (PdL), intervenendo a sostegno della risoluzione in titolo ricorda che la questione del porto di Trieste fu oggetto di particolare studio da parte del Ministero degli affari esteri negli anni
in cui ne ha ricoperto la titolarità, nell’ottica di promuovere importanti investimenti stranieri che avrebbero potuto portare allo sviluppo di un traffico di circa 10 milioni di conteiners. Ricorda come proprio l’eventuale inamovibilità dei punti franchi abbia costituito una remora al progresso di tali progetti e plaude quindi alla posizione ribadita dal Governo oggi, sulla base degli studi a suo tempo compiuti, sollecitando il Governo stesso a riprendere le trattative già intercorse, anche al fine di non essere da meno rispetto alla concorrenza della Slovenia.
Stefano STEFANI, presidente, nel dichiarare il suo profondo affetto per la città di Trieste, condivide le considerazioni del collega Frattini, anche con riferimento alla concorrenza della Slovenia che è già stata
favorita dall’aumento della tassazione sul naviglio da diporto. Quanto all’importanza dei punti franchi, sottolinea quanto un paese come la Svizzera ne abbia storicamente tratto profitto.
Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI), nel riformulare la risoluzione di cui è primo firmatario secondo la proposta del rappresentante del Governo, lo ringrazia per il contributo di chiarezza fornito nel suo puntuale e preciso intervento. Ringrazia anche l’ex Ministro Frattini per le considerazioni svolte in ordine allo sviluppo strategico del porto di Trieste, osservando come siano oggi importanti per la nostra economia gli investimenti stranieri ed augurandosi che non abbiano a ripetersi spiacevoli episodi che hanno in passato inciso negativamente sulle aspirazioni della città giuliana a candidature per grandi eventi internazionali largamente
dovuti proprio alle problematiche appena evidenziate.
Il sottosegretario Marta DASSÙ assicura che provvederà a sensibilizzare anche il Ministero per lo sviluppo economico circa le possibilità di attrarre nuovi investimenti stranieri sul porto di Trieste, secondo quanto prospettato dall’onorevole Frattini e ripreso dagli onorevoli Stefani e Antonione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il n. 8-00193 (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.15.
Documenti italiani sul Territorio Libero di Trieste - 1
Raccolgo in questo post un po' di riferimenti di quanto è stato detto e scritto (magari a vanvera...) sul Territorio Libero di Trieste nelle sedi istituzionali italiane.
Camera dei Deputati - XVI Legislatura
progetto di Legge per la Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi per l'applicazione del trattato di pace del 1947 A.C. 4994
COMMENTO: interessante che qui si parla di zona A sotto AMMINISTRAZIONE (prima alleata e poi italiana), e di zona B sotto SOVRANITA' Jugoslava...
Quindi, non si fa minimamente cenno ad una eventuale sovranità italiana sulla zona A.
Camera dei Deputati - XVI Legislatura
progetto di Legge per la Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari profughi per l'applicazione del trattato di pace del 1947 A.C. 4994
Le problematiche del confine orientale italiano: quadro storico.Le problematiche del confine orientale italiano traggono origine dalle conseguenze del secondo conflitto mondiale: in base al Trattato di pace del 1947, il confine italiano veniva infatti retrocesso in direzione occidentale, in favore della Jugoslavia, che aveva subito l'aggressione nazifascista e figurava in quel momento tra i vincitori, grazie anche all'appoggio sovietico e al fortissimo movimento di resistenza guidato da Tito.
[...]
Peraltro l'art. 21 dello stesso Trattato prevedeva la costituzione del Territorio Libero di Trieste (TLT), a cavallo del confine tra i due Stati. Tuttavia tale entità territoriale non vide mai la luce, poiché le Parti non trovarono l'accordo sulla designazione del Governatore che avrebbe dovuto amministrare quella zona. Venne quindi preferita una soluzione di compromesso, con la suddivisione del Territorio in due zone: la zona A, comprendente Trieste ed il territorio italiano circostante, sotto l'amministrazione alleata e la zona B, comprendente i distretti di Capodistria ( Slovenia) e Buie (Croazia) in territorio jugoslavo, sotto la sovranità della Jugoslavia. Con il Memorandum d'intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 si determinò infine il passaggio della zona A, sotto amministrazione alleata, all'amministrazione italiana. Tale demarcazione dei confini divenne poi definitiva con gli Accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975.
COMMENTO: interessante che qui si parla di zona A sotto AMMINISTRAZIONE (prima alleata e poi italiana), e di zona B sotto SOVRANITA' Jugoslava...
Quindi, non si fa minimamente cenno ad una eventuale sovranità italiana sulla zona A.
mercoledì 12 dicembre 2012
risposta del Parlamento Europeo alla petizione 1396/2011
fonte: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-494.742&format=PDF&language=IT&secondRef=01
PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
Commissione per le petizioni
30.8.2012
Oggetto: Petizione 1396/2011, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome di Greenaction Transnational, concernente l'abilitazione della società Equitalia Nord Spa. a riscuotere le imposte a Trieste (Italia)
1. Sintesi della petizione
Il firmatario afferma che Equitalia, ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, non è abilitato a riscuotere le imposte a Trieste, poiché tale città gode di uno statuto indipendente, ai sensi dei trattati internazionali. L'interessato afferma che lo Stato italiano agisce in violazione dei valori dell'Unione europea iscritti nel Trattato. Chiede al Parlamento europeo di intervenire.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012
L'argomento sollevato dal firmatario della petizione riguarda la competenza dello Stato italiano e di conseguenza di Equitalia, l'ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, di riscuotere le imposte a Trieste (IT). Il firmatario contesta questa competenza in quanto, a suo parere, la città gode dello statuto di "Territorio libero di Trieste", conformemente al Trattato di pace sottoscritto dall'Italia nel 1947.
La Commissione ritiene che la provincia di Trieste, come indicato dal firmatario della petizione, fa parte del territorio italiano e quindi, in quanto tale, territorio cui si applica la legislazione dell'Unione, conformemente agli articoli 52 del Trattato sull'Unione europea e del 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Memorandum di intesa del 1954 relativo in particolare a questa regione, sottolinea che non è stato possibile dar seguito alle disposizioni del trattato di pace del 1947 relative al "Libero territorio di Trieste". Di conseguenza, e conformemente a tale memorandum, l'Italia ha esteso la sua amministrazione civile a tale territorio. A conoscenza della Commissione non è mai stata messa in questione la legittimità di questa situazione da parte di nessuno Stato, né di alcuna parte firmataria del Trattato di pace del 1947. È stato implicitamente confermato dal Trattato di Osimo del 1975.
Va tuttavia sottolineato che, in assenza di misure di armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare il proprio sistema di riscossione di importi loro dovuti purché rispettino le disposizioni generali dei trattati, in particolare non facciano discriminazioni per situazioni transfrontaliere.
Conclusione
Visto quanto precede la Commissione conclude che nel caso specifico non è rilevabile alcuna
violazione della legislazione dell'Unione.
PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
Commissione per le petizioni
30.8.2012
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 1396/2011, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome di Greenaction Transnational, concernente l'abilitazione della società Equitalia Nord Spa. a riscuotere le imposte a Trieste (Italia)
1. Sintesi della petizione
Il firmatario afferma che Equitalia, ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, non è abilitato a riscuotere le imposte a Trieste, poiché tale città gode di uno statuto indipendente, ai sensi dei trattati internazionali. L'interessato afferma che lo Stato italiano agisce in violazione dei valori dell'Unione europea iscritti nel Trattato. Chiede al Parlamento europeo di intervenire.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012
L'argomento sollevato dal firmatario della petizione riguarda la competenza dello Stato italiano e di conseguenza di Equitalia, l'ente incaricato di riscuotere le imposte delle autorità italiane, di riscuotere le imposte a Trieste (IT). Il firmatario contesta questa competenza in quanto, a suo parere, la città gode dello statuto di "Territorio libero di Trieste", conformemente al Trattato di pace sottoscritto dall'Italia nel 1947.
La Commissione ritiene che la provincia di Trieste, come indicato dal firmatario della petizione, fa parte del territorio italiano e quindi, in quanto tale, territorio cui si applica la legislazione dell'Unione, conformemente agli articoli 52 del Trattato sull'Unione europea e del 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il Memorandum di intesa del 1954 relativo in particolare a questa regione, sottolinea che non è stato possibile dar seguito alle disposizioni del trattato di pace del 1947 relative al "Libero territorio di Trieste". Di conseguenza, e conformemente a tale memorandum, l'Italia ha esteso la sua amministrazione civile a tale territorio. A conoscenza della Commissione non è mai stata messa in questione la legittimità di questa situazione da parte di nessuno Stato, né di alcuna parte firmataria del Trattato di pace del 1947. È stato implicitamente confermato dal Trattato di Osimo del 1975.
Va tuttavia sottolineato che, in assenza di misure di armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati membri hanno facoltà di organizzare il proprio sistema di riscossione di importi loro dovuti purché rispettino le disposizioni generali dei trattati, in particolare non facciano discriminazioni per situazioni transfrontaliere.
Conclusione
Visto quanto precede la Commissione conclude che nel caso specifico non è rilevabile alcuna
violazione della legislazione dell'Unione.
martedì 4 dicembre 2012
I nuovi collaborazionisti di oggi
Breve guida, non esaustiva, di chi sono e di come riconoscerli.
Un po come è successo con la Germania Nazista prima e durante la II° guerra mondiale, dalla fine degli anni settanta a Trieste assistiamo a tutta una serie di cittadini del TLT che per sfiducia, delusione, rabbia, o semplice rassegnazione si sono messi a "collaborare con l'invasore italico" e le sue istituzioni nazionali e locali.
Sicuramente ha influito la delusione cocente dell'approvazione del trattato di Osimo e la conseguente presa d'atto che il TLT non esisteva più, cosa che oggi si sa essere falsa e frutto solo di italica propaganda e di convenienza della NATO unita alla impossibilità, per quel tempo, di poter accedere ai documenti ufficiali ed internazionali che dicevano ben altro se solo si fossero letti. Se a questo uniamo le false promesse, mai mantenute, dei leaders locali(qualcuno ha detto Lista per Trieste ?) possiamo facilmente capire che molti, non tutti grazie a Dio, hanno collaborato più per ignoranza o inganno che per volontà stessa di farlo.
Comunque oggi che le cose si stanno finalmente sapendo, o meglio si sono già sapute, e i documenti, i trattati, e gli atti internazionali sono facilmente accessibili e consultabili da chiunque, non è più tollerabile il "collaborazionismo per ignoranza" o quello, a mio avviso ancora peggiore, per rassegnazione o inerzia d'azione o anche solo di volontà.
Chi sono, dunque, i "nuovi collaborazionisti di oggi nel TLT" ?
- Sono quelli che pur potendo non si informano o peggio non vogliono nemmeno saperne di farlo.
- Sono quelli che sanno come stanno le cose, ma non si impegnano minimamente a divulgarle a chi ne è ancora all'oscuro, o comunque irridono chi ne parla e degli argomenti di cui si dibatte.
- Sono quelli che ricoprono una qualsiasi carica politica, locale o nazionale, e non si battono per la loro terra e per far si che la verità emerga a livello pubblico nazionale e internazionale.
- Sono quelli che non scendono in piazza perché, tanto "cosa te vol che cambi dei su".
E difatti le cose non cambiano proprio a causa loro. - Sono quelli che continuano a votare per i partiti italiani, qualsiasi partito senza distinzioni, a tutte le elezioni a cui sono chiamati a partecipare, e che pur non essendo cittadini italiani, in questo modo automaticamente legittimano l'Italia nel continuare ad occupare il TLT.
- Sono quelli che non voteranno per i partiti, le liste, o i movimenti, che alle prossime elezioni locali (Provinciali, Municipali, Circoscrizionali) sosterranno la causa del TLT, ma continueranno a votare i partiti di Roma.
- Sono quelli che, dopo 58 anni di menzogne, ancora oggi si illudono che Roma ami Trieste e pensano che prima o poi laggiù cambieranno idea su di noi e ci considereranno alla pari di tutti gli altri italiani.
- Sono quelli che scambiano l'uovo, sempre più piccolo e maleodorante, dell'oggi per la gallina che i loro figli non potranno mai mangiare.
- Sono quelli che si stanno vendendo il loro futuro e quello di chi verrà per continuare a elemosinare le briciole che Roma distribuisce con sempre minor puntualità e volontà.
- Sono tutti coloro che per avere 1 oggi rinunciano al 1000 di domani.
- Sono tutti quelli che tradiscono ogni giorno le Nazioni Unite per abbracciare la falsità di chi prima ci ha invaso, ci ha sfruttato, e poi da perdente si è permesso di prendersi ciò che non era suo approfittando della paura Rossa e della complicità degli amici alleati che hanno chiuso non uno ma bensì due occhi pur di evitare di doversi sporcare le mani con cose lontane e di far screzi agli amici rossi non allineati con l'Unione Sovietica. Condannando così una Nazione ad essere lo zerbino di un'altra.
Sono passati 67 anni dalla fine della II° Guerra Mondiale ma a Trieste si aspetta ancora invano che giustizia sia fatta e che anche questo angolo d'Europa, che tanto ha sofferto in questi ultimi decenni, sia finalmente liberato e possa finalmente cominciare a vivere in pace e fiero della sua storia di terra multiculturale che appartiene al mondo intero e non a chi con la forza l'ha voluto senza mai averlo veramente amato.
domenica 2 dicembre 2012
Vivere in un paradiso fiscale e non saperlo
Qualcuno dei miei concittadini si è mai accorto che Trieste è considerata un paradiso fiscale?
No? Lo sapevo... neppure io.
La metà abbondante del mio reddito se ne va in tasse, non pago un centesimo in meno di tasse rispetto a qualsiasi altro cittadino italiano, eppure vivo in un "paradiso fiscale"...
In cosa consisteranno queste fantomatiche agevolazioni che rendono Trieste un "paradiso fiscale"?
I riferimenti in rete sono tanti, e Trieste viene accomunata nientemeno che a Campione d'Italia::
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf
http://books.google.it/books?id=qZnjSGRmYq0C&lpg=PA7&ots=xEh_y4z-09&dq=tax%20havens%20trieste&hl=it&pg=PA3#v=onepage&q=tax%20havens%20trieste&f=false
L'indizio più preciso ce lo dà questa pubblicazione:
IL COORDINAMENTO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI D’IMPRESA NELL’UNIONE EUROPEA, di Giovanni Rolle, Anna Ruocco e Piergiorgio Valente
Quindi, non solo vivo in un paradiso fiscale, ma addirittura in un "paradiso fiscale dannoso" (ne esistono di non dannosi?).
E le agevolazioni, guardacaso, riguardano le imprese che svolgono servizi finanziari ed assicurativi...
No? Lo sapevo... neppure io.
La metà abbondante del mio reddito se ne va in tasse, non pago un centesimo in meno di tasse rispetto a qualsiasi altro cittadino italiano, eppure vivo in un "paradiso fiscale"...
In cosa consisteranno queste fantomatiche agevolazioni che rendono Trieste un "paradiso fiscale"?
I riferimenti in rete sono tanti, e Trieste viene accomunata nientemeno che a Campione d'Italia::
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf
http://books.google.it/books?id=qZnjSGRmYq0C&lpg=PA7&ots=xEh_y4z-09&dq=tax%20havens%20trieste&hl=it&pg=PA3#v=onepage&q=tax%20havens%20trieste&f=false
L'indizio più preciso ce lo dà questa pubblicazione:
IL COORDINAMENTO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI D’IMPRESA NELL’UNIONE EUROPEA, di Giovanni Rolle, Anna Ruocco e Piergiorgio Valente
Un Gruppo di esperti (incaricato dal Consiglio Ecofin del 9 marzo 1998) sotto la presidenza del Ragioniere Generale del Tesoro britannico Dawn Primarolo ha preparato un Rapporto (esaminato dal Consiglio Ecofin del 28 febbraio 2000) nel quale sono elencate le misure fiscali vigenti in ciascun Stato membro considerate dannose nella prospettiva della concorrenza fiscale internazionale. Per l'Italia l'unica misura ritenuta dannosa è quella relativa alle agevolazioni concesse alle imprese che svolgono servizi finanziari e assicurativi nella zona off-shore di Trieste
Quindi, non solo vivo in un paradiso fiscale, ma addirittura in un "paradiso fiscale dannoso" (ne esistono di non dannosi?).
E le agevolazioni, guardacaso, riguardano le imprese che svolgono servizi finanziari ed assicurativi...
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